Previdenza

Agricoltura: la riduzione dei premi INAIL

di Josef Tschöll

Con una circolare congiunta (INPS n. 83/2014 e INAIL n. 32/2014), l'INPS e l'INAIL comunicano le modalità applicative per la fruizione della riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ricordiamo che la L. n. 147/2013 ha previsto una riduzione dei premi INAIL per gli anni 2014 – 2016 e l'art. 2, comma 3, D.L. n. 4/2014 ha differito i termini per il pagamento dei premi al 16 maggio 2014. La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti e dunque anche ai contributi assicurativi della gestione agricoltura. Mentre per gli altri settori l'autoliquidazione è già terminata, il settore agricolo era però ancora in attesa delle istruzioni e delle condizioni per fruire della riduzione dei premi. La prima circolare esplicativa dell'INAIL (n. 25/2014) aveva espressamente rinviato alle ulteriori istruzioni operative per la gestione agricoltura.
Diversamente da come avviene per la generalità delle aziende, la riscossione del premio assicurativo per gli operai e i lavoratori autonomi del settore agricolo è effettuata direttamente dall'INPS che riceve l'ammontare di quanto dovuto ai fini INAIL, unitamente alla contribuzione di propria competenza. E' lo stesso istituto previdenziale che provvede poi a ripartire le quote spettanti tra le gestioni di competenza. Il premio è determinato in misura percentuale, di cui una parte è destinata ad aliquota base e una parte minore ad addizionale.
La circolare congiunta in commento conferma che la percentuale di riduzione del 14,17%, fissata dal D.M. 22 aprile 2014, è applicabile anche per la gestione agricoltura. La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo (come per esempio le riduzioni contributive per le zone svantaggiate o montane) per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto degli sconti.
Come per le altre gestioni l'individuazione dei destinatari avviene differenziando in base all'inizio delle attività: se iniziate da oltre o meno di un biennio. Il principio per l'applicazione della riduzione dei premi è l'andamento infortunistico dell'azienda. A tal fine la verifica del possesso del requisito dell'andamento infortunistico aziendale avviene confrontando l'andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale. Il requisito è ritenuto sussistente qualora l'andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale. Per le attività iniziate da oltre un biennio è stato utilizzato, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (Igm) e l'indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico. Per gli operai agricoli dipendenti e per i piccolo coloni a compartecipazione familiare l'Igm è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l'Igm é pari 12,84. Le aziende saranno informate nella lettera di comunicazione per la compilazione del mod. F24 se è stata applicata la riduzione dei premi prevista dalla legge 147/2013. Le aziende dovranno dunque verificare se l'INPS ha correttamente applicato il beneficio già dal 1° trimestre 2014.
Invece, per i soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l'applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 del D.M. 12 dicembre 2000. I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- operanti da non oltre un biennio (decorrente dal 3 gennaio 2012);
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- essere in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.
L'applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica. L'INAIL ha però comunicato solo di recente (note nn. 4203 del 25 giugno 2014 e 3806 del 9 giugno 2014) che dall'11 giugno 2014 è disponibile il nuovo servizio online per l'invio telematico della richiesta di riduzione dei contributi da parte delle imprese operanti nel primo biennio di attività. La scadenza per l'invio di tale domanda era prevista per il 30 giungo 2014. La riduzione per le aziende con meno di due anni di attività sarà applicata solamente a decorrere da gennaio 2015 previa verifica della spettanza.
Nel caso di contestazioni in merito alla mancata applicazione della riduzione gli interessati devono segnalare i casi alla sede INAIL competente con istanza motivata.

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