Previdenza

Contributi tagliati del 35% per i contratti di solidarietà

di Ornella Lacqua, Alessandro Rota Porta

Contratti di solidarietà difensivi con sgravi contributivi omogenei e risorse economiche stabili. È una delle novità introdotte dal Dl 34/2014, convertito dalla legge 78/2014. Tra le diverse aree di intervento del provvedimento, l'articolo 5 si occupa dei Cds attivati da datori di lavoro che rientrano nel campo della cassa integrazione guadagni straordinaria (legge 863/1984).

Le modifiche
Le modifiche introdotte dal Dl Poletti riguardano l'applicazione degli sgravi contributivi – previsti dall'articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996 – in favore dei datori che stipulino contratti di solidarietà. L'agevolazione consiste in un abbattimento della contribuzione Inps, dovuta con riferimento ai lavoratori per i quali è stata stabilita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.
Il Dl 34/2014, in realtà, porta due elementi di novità: innanzitutto, è resa strutturale una dote di 15 milioni di euro all'anno, a partire dal 2014. È un elemento di non poco conto, se si pensa che – con il sistema di attribuzione di fondi precedentemente in vigore – gli stanziamenti, pur essendo previsti stabilmente dal 1996, in realtà erano subordinati alla presenza di risorse ad hoc nel Fondo per l'occupazione. Questa situazione aveva causato il blocco delle agevolazioni, per i contratti di solidarietà sottoscritti dopo il 31 dicembre 2005.
Il decreto «Poletti» ha reso inoltre omogeneo lo sgravio spettante alle aziende. L'agevolazione contributiva è ora pari al 35% della retribuzione, mentre nel precedente sistema di regole poteva variare dal 25 al 35% a seconda che l'impresa interessata adottasse (nell'ambito del contratto di solidarietà) una riduzione dell'orario fino al 30% ovvero superiore, rispetto alle ore lavorate. Le percentuali del taglio contributivo potevano anche essere incrementate (rispettivamente al 30 e al 40 per cento) per le aziende attive in determinate aree geografiche.
Inoltre, il Dl 34, oltre ad aver reso l'agevolazione uniforme, aggancia la concessione del l'ammortizzatore a nuovi criteri: le vecchie previsioni stabilivano un'applicazione "a pioggia", secondo l'ordine cronologico delle domande di accesso al beneficio. Ora dovrà essere invece un decreto ministeriale attuativo a definire le condizioni necessarie per richiedere lo sgravio.
Bisogna precisare, comunque, che il sistema rimane sempre «a domanda» e quindi i datori di lavoro, nel rispetto dei requisiti che saranno individuati, dovranno presentare un'istanza all'Inps.
Infine, il decreto «Poletti» prevede che i contratti di solidarietà siano depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, presso il Cnel, per creare un archivio di best practice e monitorare l'impiego delle risorse. In attesa, dunque, che il disegno di legge delega sul lavoro (che prevede la riforma degli ammortizzatori sociali) faccia il suo corso in Parlamento, il Dl «Poletti» rende più appetibile il ricorso ai contratti di solidarietà: l'accesso a questo istituto è sempre più frequente, per affrontare le situazioni di crisi, tramite riduzioni concordate dell'orario di lavoro, che devono sfociare in un accordo sindacale.


Solidarietà e Cigs
Peraltro, non bisogna dimenticare che – con l'approssimarsi del termine del «quinquennio mobile», l'11 agosto 2015 – il contratto di solidarietà resta l'unico ammortizzatore "ordinario" accessibile alle imprese, in deroga all'uso massimo di 36 mesi di Cigs nel quinquennio stesso (sono inclusi nel computo anche i periodi di Cigo determinati da situazioni temporanee di mercato).
La deroga è possibile se il Cds è stato attivato con l'obiettivo di evitare la dichiarazione di eccedenza di personale, attraverso i licenziamenti collettivi, se gli esuberi dichiarati nell'accordo di solidarietà sono mantenuti in azienda per almeno il 50 per cento. L'unica esclusione di questa facilitazione riguarda le situazioni di crisi nelle quali l'impresa abbia già fruito di proroghe del contratto di solidarietà, per la durata massima prevista. I lavoratori beneficiari del Cds in campo Cigs devono possedere un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla stipula del contratto. Ne sono esclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
La riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita in modalità giornaliera, mensile o settimanale purché questa, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Potranno essere applicate diverse entità di riduzione rispetto alle singole unità lavorative coinvolte (percentuali di riduzione dell'orario superiori al 60%), pur nel rispetto del tetto massimo della riduzione di orario complessiva mensile concordata (lettera circolare n. 3558 dell'8 febbraio 2010 del ministero del Lavoro).

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