Adempimenti

Contrattazione di secondo livello: le regole INPS per lo sgravio

di Luca Vichi

Con il D.M. 14 febbraio 2014 sono state dettate le regole per la fruizione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello con riferimento all'anno 2013.
Con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014 l'INPS fornisce le consuete indicazioni operative e illustra i criteri di ammissione al beneficio.

La soglia dell'anno 2013
Per l'anno 2013 l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è fissato al 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
L'Istituto evidenzia come anche il D.M. 14 febbraio 2014 preveda la possibilità per l'INPS di rideterminare la misura di tale soglia, fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale fissato al 5,00%.

Condizioni
Ai fini dell'applicabilità dello sgravio in commento l'INPS ricorda come debbano essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l' ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- tali contratti devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le DTL, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di concessione degli sgravi (29 maggio 2014);
- devono essere soddisfatte le condizioni previste dal comma 1175, articolo 1 della Legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro, deve farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Modalità di presentazione della domanda
Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979, sono tenuti a inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS (anche per i lavoratori iscritti all'INPGI nonché per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS).
Per l'invio della domanda deve essere utilizzata l'apposita applicazione che verrà messa a disposizione dall'Istituto. A tal riguardo la circolare in commeto annuncia come, con apposito messaggio, verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.

Ammissione allo sgravio
Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, l'INPS provvede all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano la concessione dello sgravio nei misure indicate nelle richieste aziende, l'Istituto provvederà alla riduzione percentuale degli importi.
Il riproporzionamento avverrà sulla base del rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito e l'eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all'incentivo.

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