Previdenza

Anche soci di cooperativa e partite IVA maturano l'indennità di disoccupazione agricola

di Pietro Gremigni

I periodi di lavoro svolti dai soci lavoratori di cooperativa di cui al D.P.R. 602/1970 e dal personale artistico con rapporto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 2013 vengono presi in considerazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Col messaggio 5336 del 13 giugno 2014 l'INPS illustra la novità rispetto a quanto operato fino a tutto il 2012 quando i predetti periodi non erano conteggiati.

Indennità Aspi – A decorrere dal 1° gennaio 2013 è in vigore l'Assicurazione sociale per l'impiego e le indennità di disoccupazione denominate Aspi e miniAspi.
Tale assicurazione ha ampliato la platea dei soggetti tutelati, inserendo alcune tipologie di lavoratori dipendenti precedentemente esclusi dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria e in particolare ha incluso nella relativa tutela:
• gli apprendisti;
• i soci lavoratori di cooperative che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;
• il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

Disoccupazione agricola – I lavoratori agricoli sono esclusi dalla disciplina dell'Aspi e della miniAspi, in quanto destinatari dell'indennità di disoccupazione agricola che spetta ai lavoratori agricoli che abbiano maturato i seguenti requisiti:
1)iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
2)almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni;
3)almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente, pari a 78 giornate di lavoro effettivo (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Dal 2013 come anticipato la procedura di liquidazione della disoccupazione agricola effettuata dall'INPS - a differenza di quanto avveniva per le prestazioni fino all'anno di competenza 2012 - considera i periodi di lavoro svolti dalle predette categorie di lavoratori (socio lavoratore di cooperativa di cui al D.P.R. 602/1970, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) nella sezione relativa al lavoro dipendente non agricolo e non più nel campo relativo alle giornate non indennizzabili.
Invece per i periodi precedenti al 2013, i periodi di attività come socio lavoratore di cooperativa o di lavoratore del settore artistico continuano ad essere sempre non utilizzabili ai fini della verifica del requisito per l'indennità di disoccupazione agricola.

Addetti al lavoro domestico – I periodi di lavoro domestico sono riconosciuti ai fini della maturazione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Poiché tali periodi non rientrano nel flusso UniEmens, secondo il messaggio 5336 del 13 giugno 2014 l'INPS dovrà prelevare i dati contributivi e retributivi dai bollettini di versamento dei contributi.
Per definire il numero di giornate lavorate bisogna dividere per 4 le ore assoggettate a contribuzione in ciascun trimestre, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni.
Tutto il periodo di durata del contratto di lavoro sarà, invece, considerato non indennizzabile. Le date di inizio e fine contratto potranno essere ricavate dai dati delle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro-Unilav.

Titolari di partita IVA – Anche i periodi di lavoro come autonomo titolare di partita Iva sono valutabili ai fini dell'indennità di disoccupazione non agricola. L'INPS infatti procede con un'istruttoria mirata alla quantificazione dell'eventuale attività lavorativa autonoma svolta (agricola e non agricola) allo scopo sia di valutare la prevalenza di lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente sia di quantificare il numero complessivo delle giornate lavorate (in proprio o alle dipendenze, in settore agricolo o extra-agricolo) da detrarre dal parametro di riferimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

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