Previdenza

Il riscatto del lavoro prestato all'estero

di Pietro Gremigni

I lavoratori dipendenti, compresi quelli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi (Stato, ex INPDAP) o i loro superstiti, possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia da accordi bilaterali (D.Lgs. 184/1997; INPS, circ. 162/1997). Tale riscatto riguarda periodi di lavoro che si collochino sia posteriormente che anteriormente al 12.7.1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 184/1997. La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere presentata:
- senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
- per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).
I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto. La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l'INPS.

Effetti del riscatto
Gli effetti economici e giuridici dei contributi riscattati per periodi di lavoro all'estero si verificano dalla decorrenza originaria della pensione e non dalla data di presentazione della domanda di riscatto (INPS, msg. 23655/2004). A seguito del riscatto di tali periodi la pensione potrà essere calcolata col sistema misto o contributivo (INPS, circ.19.7.1997, n. 162). Se i contributi da riscatto si collocano anteriormente all'1.1.1996, la pensione deve essere calcolata con il sistema misto (retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011), nel caso in cui i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995. Se i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati non determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, l'importo della pensione è determinato con il sistema misto (retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995): in questo caso, però, non assume rilevanza la quota contributiva che prima dovrebbe essere considerata per determinare l'importo della pensione complessiva e, poi, sottratta dall'importo della pensione relativa ai soli contributi da riscatto. In definitiva la quota di pensione inerente ai periodi da riscattare (solo se anteriori all'1.1.1996) risulterà in tal caso pari alla differenza delle quote di pensione entrambe calcolate in forma retributiva. Se i contributi da riscatto si collocano successivamente al 31.12.1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo.

Domanda di riscatto
Alla domanda da presentare alla sede INPS deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana, nonché la documentazione di data certa utile per provare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all'epoca della domanda di costituzione di riscatto, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (INPS, circ. 30.7.1990, n. 183). Sono considerati documentazione di data certa:
- il libretto di lavoro prescritto dalla legge del luogo dove è stata prestata l'attività lavorativa;
- le buste paga;
- le dichiarazioni redatte all'epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, promozione, ecc.);
- le dichiarazioni delle autorità consolari che controllano l'immigrazione.

Onere del riscatto
L'onere del riscatto per i periodi precedenti al 1.1.1996 è calcolato sulla differenza tra l'importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l'importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto, applicando i coefficienti contenuti nel D.M. 31.8.2007 (INPS, circ. 19.7.1997, n. 162). Tale onere è interamente a carico dell'assicurato per le domande presentate dal 12.7.1997. Per i periodi da riscattare collocati dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto nella gestione di iscrizione alla retribuzione dei 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda. Il contributo annuo così calcolato è da rapportare al periodo da riscattare.

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