Rapporti di lavoro

Cigs nell’editoria, il 1° gennaio 2018 ha azzerato il contatore della durata massima

di Mauro Marrucci

Nel settore editoriale i periodi di trattamento Cigs autorizzati per qualsiasi causale, conclusi o fruiti prima del 1° gennaio 2018, non sono computati ai fini della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile, ex art. 25-bis, c. 4, del D.Lgs. n. 148/2015, come inserito dal D.Lgs. n. 69/2017 a valere dal 1° gennaio 2018.

A spiegarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 20 febbraio 2018, n. 5.
Destinatari di tali misure, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal soggetto datoriale, sono i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione, nonché i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
In particolare, ai sensi dell'art. 25-bis, c. 3, l'ammortizzatore può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da:
a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
b)crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
c)contratto di solidarietà nei limiti della durata di 36 mesi.

La definizione dei criteri per il riconoscimento delle causali previste dalla fonte primaria è stata demandata al D.I. n. 100495/2017.
Secondo l'art. 25-bis, c. 4, in ogni caso, per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando che l'utilizzo del contratto di solidarietà viene computato nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi.

In ragione del coacervo normativo, come chiarito dal Dicastero con la circolare n. 21/2017, le disposizioni per il settore editoriale si applicano ai trattamenti Cigs richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2018, a condizione che la consultazione sindacale, la presentazione dell'istanza di accesso e le conseguenti sospensioni siano successive a tale data, fermo restando che nel computo della durata massima complessiva della Cigs per ogni unità produttiva, sono ricompresi, esclusivamente, i periodi di trattamento utilizzati dal 1° gennaio 2018, anche se relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data.

La circolare n. 5/2018 ha quindi precisato che ai trattamenti di Cigs riguardanti l'editoria con istanza successiva al 1° gennaio 2018, ove la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro decorrano dopo tale data, computano per intero ai fini della determinazione della durata massima mentre non sono da conteggiare nel quinquennio mobile i precedenti interventi Cigs.
I trattamenti richiesti anteriormente al 1 ° gennaio 2018, ancorché già in corso a tale data o a domande presentate prima della stessa, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018. E' evidente che i periodi di trattamento Cigs autorizzati e fruiti prima di tale data non siano computabili ai fini della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile.

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