Contrattazione

La Campania ha approvato il nuovo regolamento per i tirocini

di Mario Gallo

Dopo una lunga attesa è giunto finalmente ai nastri di partenza il Dgr 20 febbraio 2018, numero 103, con il quale la Regione Campania ha riformato la disciplina sui tirocini extracurricolari recependo, così, le “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” contenute nell'accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017, numero 86 /CSR.

Si tratta di un provvedimento molto importante in quanto da un lato omogeneizza le disposizioni contenute nel regolamento regionale 2 aprile 2010, numero 9, alle nuove linee guida nazionali, mentre dall'altro introduce anche alcune previsioni che hanno quale obiettivo quello di favorire la crescita dell'occupazione in una regione che da sempre è afflitta, purtroppo, da una crisi economica strutturale che genera livelli di disoccupazione ancora oggi molto elevati.

In tale ottica nel riformato regolamento si è provveduto all'ampliamento della platea dei beneficiari e l'introduzione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale; al tempo stesso è stata armonizzata la durata massima in 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinante, tranne che per i disabili per i quali il tirocinio può durare fino a 24 mesi; per le imprese “virtuose” che nel biennio precedente hanno assunto i tirocinanti ospitati è prevista una deroga al limite numerico in caso di richiesta di nuovi tirocini.
Al tempo stesso è stata fissata la durata del tirocinio per studenti nel periodo estivo, attivati dai servizi per l'impiego, da 14 a 45 giorni.

La nuova platea dei nuovi beneficiari
Possono accedere ai tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) molteplici destinatari tra cui non solo i disoccupati e i soggetti svantaggiati (si veda in particolare la legge 8 novembre 1991, numero 381) ma anche i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal Dlgs 150/2015, nonché i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cigs per crisi aziendale, Cigs per procedure concorsuali/cessazione attività, Cigs per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cigs in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà.
Si osservi che tra i destinatari, l'articolo 24-bis del regolamento regionale prevede anche le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del Dlgs 25 luglio 1998, numero 286; come accennato, inoltre, il rapporto di tirocinio può essere realizzato anche con persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, numero 68.

Requisiti del soggetto ospitante e ipotesi di divieto
Per quanto riguarda, invece, la platea dei soggetti ospitanti il nuovo articolo 25-bis del regolamento regionale comprende tutti i datori di lavoro pubblici o privati che, tuttavia, devono essere in regola sia con la disciplina antinfortunistica contenuta nel Dlgs n.81/2008, sia con quella della legge 68/1999, sul diritto al lavoro dei disabili.
Il soggetto ospitante non deve, tuttavia, avere procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità; viceversa il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.
Lo stesso articolo, inoltre, per scongiurare possibili abusi stabilisce che, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del o dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamenti collettivi; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
È vietato, inoltre, attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©