Contrattazione

Stagionali con priorità sugli accordi a tempo

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Un mio amico sindacalista mi ha detto che, considerando il tipo di attività che svolgo, sono considerato un “lavoratore stagionale” e che, quindi, se volessi essere assunto con il diritto di precedenza, nel mio caso si applicherebbero regole particolari: potete spiegarmi bene quali sono i miei diritti e quali obblighi ha verso di me l’azienda presso la quale opero? Insomma: ho diritto a essere assunto con il posto fisso o no? Sono stanco di essere un precario e, ora che ho finito anche gli studi, vorrei iniziare a guardare al futuro con più certezza.

G.C. -Rimini

Il diritto di precedenza, pur essendo sempre “regolato” dall’articolo 24 del decreto legislativo 81/2015, è disciplinato in modo diverso a seconda che si tratti di “normali” lavoratori a tempo determinato (si veda anche la pagina a fianco), dei cosiddetti stagionali o, infine, di lavoratrici che abbiano fruito del congedo di maternità durante il rapporto di lavoro a tempo determinato .

Venendo al caso del lettore, e dunque a quello dei lavoratori che, come lui, sono stati assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, occorre subito comprendere a quali attività si faccia riferimento con tale espressione. L’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 definisce come “attività stagionali” quelle individuate:

a) con decreto del ministero del Lavoro. Poiché tale decreto non è stato emanato, la norma dispone che, fino alla sua adozione, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’ormai datato Dpr 1525/1963;

b) dai contratti collettivi, siano essi nazionali, territoriali o aziendali, purché firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quanto alla prima categoria, l’allegato 1 al Dpr 1525/1963, a mero titolo di esempio, individua la «sgusciatura delle mandorle», la «raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli eccetera)»; la «raccolta e spremitura delle olive»; la «salatura e marinatura del pesce», e così via, incluse alcune attività (si pensi alla «splumatura della tiffa») che sono oggi certamente assai poco ricorrenti e quindi meritevoli di essere sostituite con altre più contemporanee.

Quanto alle attività stagionali individuate come tali da parte dei contratti collettivi, il ministero del Lavoro, nella nota 15 del 20 maggio 2016, ha precisato che restano valide anche le attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del Dlgs 368/2001 (ossia nella norma precedente al Dlgs 81/2015), in continuità con il quadro normativo che vigeva in passato.

Se, dunque, l’attività è considerata stagionale, il diritto di precedenza (se esercitato per iscritto) opera a favore del lavoratore che sia stato assunto a tempo determinato per lo svolgimento di una di esse, rispetto a nuove assunzioni a tempo “determinato” da parte dello stesso datore di lavoro e solo “per le medesime attività stagionali”.

Infine, il diritto di precedenza, che deve comunque essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi (e non sei come nella generalità dei casi) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; esso si estingue a un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Concludendo la nostra analisi, va ricordato anche il regime “misto” - che vale, invece, per le lavoratrici che abbiano fruito del congedo di maternità (incluso quindi quello cosiddetto flessibile, ex articolo 20) di cui al capo III del Dlgs 151/2001 - durante l’esecuzione di un contratto a tempo determinato.

Per queste lavoratrici, il periodo di lavoro a termine presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza: il congedo di maternità fruito all’interno della durata prevista per il contratto a termine, quindi, è utile ai fini del superamento dei sei mesi di anzianità di lavoro, che consente di esercitare – sempre in forma scritta – il diritto di precedenza.

Ferme restando tutte le altre condizioni “generali” - esercizio entro sei mesi e scadenza dopo 12 mesi rispetto alla data di cessazione del rapporto nonché mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine -, per tali lavoratrici il diritto di precedenza opera – per 12 mesi – anche con riferimento alle “nuove” assunzioni “a tempo determinato” effettuate dal medesimo datore di lavoro.

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