L'esperto rispondeContrattazione

Due contratti di apprendistato part time

di Di Martino Carmela

La domanda

Un apprendista per un'azienda che applica il CCNL pubblici esercizi può essere assunto part time in due aziende facendo lo stesso lavoro e quindi la stessa formazione, lavorando però in una 30 ore settimanali e nell'altra 10 ore settimanali?

Preliminarmente occorre precisare che la normativa sul lavoro part time, non prevede alcun divieto per il dipendente di essere titolare di più rapporti di lavoro, salvo che siano incompatibili. A tutela del lavoratore è però necessario che la distribuzione degli orari di lavoro rispetti i limiti imposti dal D.Lgs. 66/2003, il quale stabilisce che: l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali e che la durata media massima non può superare le 48 ore settimanali comprese le ore di lavoro straordinario (artt. 3 e 4); il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive, o comunque come media in un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9); il riposo giornaliero deve essere di 11 ore consecutive ogni 24 ore, con deroga in caso di prestazione frazionata o in presenza di reperibilità (art.7). Al riguardo, il lavoratore ha l’onere (seppur non sanzionato) di comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso (Circ. 8/2005 del Ministero del Lavoro). Relativamente all'apprendistato, il Ministero del lavoro ha precisato che in linea di principio tale tipologia contrattuale non è incompatibile con il rapporto di lavoro part-time, ma occorre valutare, caso per caso, se la durata della prestazione lavorativa sia tale da garantire il conseguimento della qualificazione professionale e il soddisfacimento dell'esigenza formativa (Circ. 46/2001 del Ministero del Lavoro). Lo stesso Ministero il 13/12/2006, in risposta ad interpello n.7209, ha precisato che nell'apprendistato part-time la formazione dovrà essere erogata per intero rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla regolamentazione regionale sulla base del tipo di qualifica da raggiungere e del titolo di studio posseduto dal lavoratore medesimo, ciò in conformità al principio di non discriminazione tra lavoro part-time e lavoro a tempo pieno oggi espresso all'art. 7 del D.Lgs. 81/2015. In proposito è bene ricordare che l'inadeguatezza del percorso formativo potrebbe compromettere il diritto alle agevolazioni contributive nonché all'addebito di sanzioni in capo al datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2015 affida la regolamentazione dell’apprendistato agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur delimitandone gli ambiti. Ci si riferisce in particolare al tipo professionalizzante, di cui all'art. 44 del D.Lgs. 81/2015. Per i pubblici esercizi la materia è stata regolata con l'accordo del 17/4/2012, sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore, che prevede un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato. Tale accordo, che nulla dice in tema di apprendistato part-time, prevede però la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali. Per cui, ai fini di questa trattazione, si evidenzia che l'ente bilaterale nazionale per il turismo (EBNT) relativamente alla durata minima dell'orario part-time per un apprendista, si è espresso sostenendo che rapporti di lavoro a tempo parziale non inferiori a 20 ore settimanali possono garantire il raggiungimento delle finalità formative, ferma restando l’impossibilità di riproporzionare il percorso formativo sulla base dell'orario di lavoro svolto. Non è preclusa inoltre la possibilità di coesistenza, in capo al medesimo lavoratore, di due contratti di apprendistato part-time per la stessa tipologia di lavoro, stipulati con due datori di lavori diversi, ma è opportuno valutare ogni situazione caso per caso. Relativamente alle ore di formazione, lo stesso accordo del 17/4/2012 prevede (all'art. 14, punto 7) che “all'atto dell'assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.” L' apprendistato professionalizzante è volto alla acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico-pratico, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte (Ministero del Lavoro interpello 8/2007). A parere di chi scrive, ogni contratto di apprendistato va valutato singolarmente: ciascuno dovrà avere le caratteristiche di idoneità al conseguimento della qualificazione in quanto non è possibile considerare più contratti nel loro insieme , seppur contemporanei, e prevedere gli esiti di ciascuno. Rispondendo al quesito, sulla base di quanto sopra esposto si ritiene in primis che un contratto di apprendistato part-time che preveda un orario settimanale di 10 ore settimanali non sia ammissibile in quanto la durata della prestazione lavorativa non sarebbe tale da consentire in via autonoma la qualificazione professionale del lavoratore. Né può prevedersi un innalzamento a 20 ore settimanali poiché la coesistenza dell'altro rapporto di apprendistato part-time, per altre 35 ore settimanali, costituirebbe violazione della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. 66/2003. La risposta al quesito è dunque negativa.

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