Contrattazione

Conguagli e rettifiche 730 nella certificazione unica

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

La nuova certificazione unica ospita le novità fiscali in vigore dal 2017 e contiene importanti precisazioni in merito a situazioni già codificate.

Il modello, oramai a regime nella sua struttura di base, è stato implementato di nuovi campi e privato di altri, sia per effetto delle regole in vigore dallo scorso anno che per la necessità avvertita dall’amministrazione finanziaria di chiarire ed esplicitare meglio alcune situazioni.

Le novità fiscali
Poiché dal 2017 è cessata l’applicazione del contributo di solidarietà del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 euro (Dl 138/2011), scompaiono dalla nuova certificazione i relativi punti contenuti nel precedente modello nella sezione “dati particolari”, salvo l’obbligo di indicare nella sezione dell’assistenza fiscale il saldo del contributo anno 2016 trattenuto a seguito del conguaglio del 730/2017.

La modifica del regime fiscale dei “lavoratori impatriati” contenuto nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, comporta l’indicazione tra i redditi esenti (punto 468 codice 5) di un importo pari al 50% dell’ammontare del reddito erogato (contro il 30% esentato fino al 31 dicembre 2016).

Le precisazioni
La sezione dell’assistenza fiscale si arricchisce di nuove precisazioni, in quanto da quest’anno nel punto 54 deve essere indicata la tipologia di 730 integrativo conguagliato (1 in caso di 730 integrativo a credito conguagliato a dicembre, 2 in caso di errore nel sostituto d’imposta, 3 quando la modifica riguarda sia il sostituto che i dati da cui scaturisce un maggior credito o minor debito).

Allo stesso modo nel nuovo punto 55 va segnalata la presenza di un 730 rettificativo, anche in questo caso specificando i codici (1,2,3) che identificano i rispettivi motivi della rettifica.

Nella medesima sezione, tra le imposte a saldo 2016 conguagliate tra luglio e dicembre, ricompare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato, ripristinata infatti dal 2016.

Per i contributi di previdenza complementare (punto 412) e quelli di assistenza sanitaria (punto 41) esclusi dal reddito, le istruzioni chiariscono che non devono essere inclusi i contributi versati a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato (peraltro riportati nella relativa sezione dedicata al premio ai punti 574 e 575).

Bonus Renzi e rimborsi
Anche la sezione del bonus Renzi si arricchisce di informazioni e precisazioni. Il nuovo campo 398 deve essere compilato nello specifico caso in cui vi sia stata un’operazione societaria straordinaria senza estinzione del cedente, qualora quest’ultimo abbia proceduto al recupero del bonus Irpef. Inoltre l’importo del bonus erogato (punto 392) deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato (indicato nel punto 394).

Nella sezione “rimborsi di beni e servizi soggetti a tassazione”, che come lo scorso anno ospita determinate tipologie di oneri (asili nido, spese istruzione, spese istruzione universitaria, spese per badanti, spese per servizi di interpretariato in favore dei sordi), sono stati introdotti nuovi campi (707-713) per indicare i rimborsi effettuati da precedenti sostituti, nel caso di Cu conguagliata dall’ultimo datore di lavoro.

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