L'esperto rispondeContrattazione

Quando scatta il tetto per i contratti a tempo determinato

di Rossella Quintavalle

La domanda

Azienda con attività di vendita al dettaglio di abbigliamento con numero di dipendenti a tempo indeterminato 15 unità. Ha raggiunto la percentuale max di assunzioni con contratto a tempo determinato . Sta iniziando un'attività aggiuntiva di vendita on-line che necessita di figure in più e diverse rispetto a quelle presenti. Si chiede se questa attività possa essere riconosciuta come attività nuova e quindi poter procedere a queste assunzioni a tempo determinato oltre il limite percentuale. Preciso che il confronto con il sindacato e con l'INL a questo proposito, ha dato esito negativo

Per creare un quadro iniziale sull’argomento, in premessa ricordiamo che l’articolo 23 del D.lgs. n. 81/2015 al comma 1così recita: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione…..” e al comma 2, per ciò che ci interessa, “ Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici” La norma stabilisce dunque il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulabili, ma riconosce ai contratti collettivi la funzione di deroga. Nello specifico il CCNL in vigore per il settore Terziario – Confcommercio all’articolo 63, prevede che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67, e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69 bis. Inoltre, da previsione contrattuale, le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con previsione delle medesime esclusioni. Le parti sociali ampliano dunque, rispetto alla legge, il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato fissando un limite che fa riferimento al numero dipendenti occupati presso la singola unità produttiva e non alla totalità dei dipendenti in forza presso lo stesso datore lavoro. Occorre aggiungere però che, in riferimento al quesito in esame, ad oggi né il decreto legislativo che per ultimo ha disciplinato l’istituto del contratto a termine, né la contrattazione collettiva, forniscono una definizione specifica di “avvio di nuove attività” in riferimento alle quali possa applicarsi l' esclusione dal limite imposto. Non è dunque chiaro se una ulteriore attività avviata successivamente ad una già esistente, fra l’altro dello stesso settore merceologico, possa considerarsi come “avvio di nuova attività”, e in tal senso sembrano essersi infatti già espressi in segno di diniego gli organi ispettivi deputati ad irrogare sanzioni in merito. Del resto l'art. 67 del CCNL si esprime facendo riferimento esclusivamente alla sola fase di avvio di un’attività e limitatamente al periodo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, elevabili a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. In ultima analisi si potrebbe applicare quanto disposto all’articolo 69bis inserito nell’ultimo rinnovo CCNL del 30/3/2015, ove le parti sottoscrittrici del CCNL hanno previsto una nuova tipologia di assunzione con contratto a termine di sostegno all'occupazione che resta esclusa dagli anzidetti limiti se rivolta a soggetti che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.

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