L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro occasionale e "vecchi" voucher

di Rossella Quintavalle

La domanda

La nuova normativa sul lavoro occasionale prevede che per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, siano consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro netti. Pertanto, se una ditta (che abbia i requisiti) ha già attivato nel 2017 "vecchi" voucher per un importo complessivo di 10000,00 netti (totalità di lavoratori) può attivare ugualmente nuovi voucher (lavoro occasionale) per ulteriori 5000 € netti? Riassumendo, i vecchi voucher sono cumulabili con le nuove prestazioni di lavoro occasionale?

Sebbene il lavoro accessorio utilizzato attraverso i vecchi “voucher” o “buoni lavoro” e le nuove prestazioni occasionali (LF – Libretto per le famiglie e CPO - Contratto di prestazione occasionale) presentino molte similitudini, e il secondo sia giunto a sopperire l’abrogazione del primo, si tratta comunque di due istituti diversi, normati da leggi differenti. Seppure non sia specificatamente indicato, non sembra esistere un divieto di cumulo tra i c.d. “vecchi” e “nuovi” voucher, il che si deduce anche dai limiti, divieti e sanzioni previsti dalla vigente normativa (articolo 54bis del D.L. 24 Aprile 2017 n. 50 convertito in legge 96 del 21/6/2017 ).Si tratta dunque di due strumenti autonomi che, in assenza di un divieto specifico, potranno convivere sino al 31/12/2017 ed operare ciascuno nel rispetto delle due diverse procedure e dei due diversi limiti. Sembra dunque possibile, anche se poco probabile considerato che oltre il 17 marzo 2017 i "vecchi" voucher non erano più acquistabili dai committenti, che un lavoratore abbia a percepire nell’anno 2017 fino al limite dei 7.000 euro da più committenti tramite buoni lavoro e riscuotere fino al limite di 5.000 euro il corrispettivo per prestazioni relative al nuovo Contratto di Prestazione Occasionale con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Con il medesimo criterio, i limiti fissati per i committenti e riferiti a ciascun prestatore, potranno essere raggiunti sulla base della singola norma nel corso del 2017 e non cumulati.

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