Contrattazione

Dall’agricoltura all’edilizia la mappa dei casi vietati

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Corsa a ostacoli per il contratto di prestazione occasionale (Cpo): infatti non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di 6 mesi, un contratto subordinato o di co.co.co.

Rispetto a questa violazione, detto che la norma non ha previsto alcuna specifica sanzione, l’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare 5/2017) ha precisato che essa integra un difetto “genetico” quanto alla costituzione del rapporto e comporta la sua conversione, ove ne sia accertata la natura subordinata, a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative. Tale divieto non riguarda i lavoratori somministrati.

Complesso anche il calcolo dei “6 mesi”: secondo l’Inps (circolare 107/2017) il periodo di riferimento per calcolare l’organico a tempo indeterminato è il semestre che va dall’8° al 3° mese che precede la prestazione: se questa verrà resa il 23 luglio 2018, si conta la media dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2017 (8° mese) ad aprile 2018 (3° mese precedente).

Tralasciando la Pubblica amministrazione, la legge dispone che è vietato il ricorso al Cpo nelle seguenti ipotesi:
• utilizzatori con più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
• imprese agricole, salvo che per particolari soggetti (pensionati di vecchiaia o invalidità eccetera) purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
• imprese dell’edilizia e settori affini, esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Senza addentrarci nei limiti economici che, ove superati, comportano la trasformazione a tempo indeterminato, il computo dell’organico è un altro caso di illogico divieto e mancata semplificazione. Infatti, dato il basso numero di ore per prestatore e il limite d’importo per l’utilizzatore, la limitazione ai “micro” datori pare priva di senso. A ciò si aggiunga (Inps, messaggio 2887/2017), che, per il computo della forza aziendale mensile, determinato il numero di occupati, il risultato va arrotondato per eccesso se il primo decimale è superiore a 0,5 (per difetto in caso contrario). Non solo: la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo dall’8° al 3° mese antecedente la data di svolgimento della prestazione va calcolata senza arrotondamenti; quindi, se il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del semestre è pari a 5,1, il datore non può ricorrere al Cpo.

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