L'esperto rispondeContrattazione

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

di Alberto Bosco

La domanda

L’articolo 53, comma 2, del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81 ha abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, fatti salvi i contratti in essere alla data del 15 giugno 2015 che rimanevano in vigore fino alla naturale scadenza. Se il contratto era stato stipulato a tempo indeterminato è corretto che sia ancora in essere? Invece, in caso di contratto dove veniva previsto il rinnovo tacito di anno in anno può considerarsi ancora in essere?

La situazione evidenziata presenta molti rischi. La norma citata, infatti, eliminando i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, dispone che i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 25 giugno 2015), nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Nel caso di contratti a tempo indeterminato ovvero rinnovabili a scadenza in base al previo accordo tra le parti, sarebbe consigliabile valutare soluzioni alternative, in vista della trasformazione del rapporto in tempi brevi, proprio alla luce del fatto che la norma regolatrice è stata soppressa e che tale fattispecie non è più contemplata. In alternativa, con i rischi connessi, è consigliabile procedere quantomeno alla certificazione del rapporto in questione. Infine, si ritiene che ai contratti con la relativa clausola non sia possibile il tacito rinnovo perché la norma consente l’utilizzo dei contratti già stipulati solo per un periodo transitorio e fino alla loro cessazione.

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