L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato dopo licenziamento

di Josef Tschoell

La domanda

Un'aiuto commessa, 22 anni, 5^ livello, assunta il 7 dicembre 2016, a tempo indeterminato, viene licenziata per mancato superamento del periodo di prova il 31 marzo 2017, a seguito della sua inidoneità professionale alla mansione attribuitale. Nel contratto era stato concordato un periodo di prova di 90 gg. di lavoro effettivo, superiore a quello previsto dal CCNL Commercio (60 gg.). Può il datore di lavoro riassumere la lavoratrice come apprendista commessa? E' necessario che intercorre un lasso di tempo minimo tra i due contratti di lavoro?

Il Ministero del Lavoro ritiene ammissibile l’instaurazione di un rapporto di apprendistato. Nella circolare 21 gennaio 2013, n. 5, che non pare far riferimento al “medesimo” datore ma piuttosto al lavoratore che si vuole assumere come apprendista, e quindi a “qualunque” datore, ha precisato che occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto a un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore (e ciò è utile anche ai fini dell’ultima domanda del lettore). Nell'ambito della valutazione rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite. Si ritiene che sia necessario un breve periodo di interruzione tra i due rapporti e che nel caso proposto venga chiuso il contenzioso con la lavoratrice.

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