L'esperto rispondeContrattazione

Anf per la lavoratrice a chimata in maternità

di Josef Tschoell

La domanda

Buongiorno, devo liquidare gli assegni per il nucleo familiare ad un'operaia assunta con contratto a chiamata senza obbligo di disponibilità ora assente per congedo di maternità. Desidero sapere quanti assegni giornalieri spettano al mese durante l'assenza tutelata (congedo di maternità).

L’INPS ha chiarito alcuni aspetti in materia di prestazioni per le nuove tipologie di rapporto di lavoro dal D.Lgs. n. 276/2003 nella circ. n. 41/2006. Con riguardo all’assegno per il nucleo familiare si applicano le disposizioni del lavoro subordinato. L’assegno spetta quindi per i periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisce un’indennità, l’assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l’assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni espressamente disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, ecc.). La stessa circolare precisa poi al punto 4.2 (lett. B) per i casi di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro che, per determinare la relativa prestazione, la retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo dell'attività svolta nel corso dell'anno (ultimi 12 mesi) va divisa per il numero delle giornate indennizzabili in via ipotetica (360, per impiegati; 312, per operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive. L'indennità per il congedo di maternità è corrisposta per tutta la durata dell'evento, purché ovviamente lo stesso abbia inizio durante la fase di svolgimento dell'attività, ovvero entro 60 giorni dall'ultimo lavorato. Invece, nella circ. n. 110/1992 l’INPS chiarisce che l'assegno spetta alla lavoratrice per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria. Sembra, dunque, corretto ritenere che l’assegno spetti per i giorni di maternità determinati secondo la media delle giornate lavorate e retribuite negli ultimi 12 mesi. Tale criterio sembra in linea con quello adottato dall’INPS al punto 4.2 della circ. n. 41/2006.

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