Contrattazione

Limiti di utilizzo a 5mila euro annui

di Manuela Lombardo e Alessandro Rota Porta

Pur presentando alcune analogie con quella vecchia, la nuova disciplina ha effettivamente ristretto l'ambito di applicazione dei voucher, introducendo diversi limiti: sia per quanto concerne l'ambito di utilizzo (che riguarda specifiche attività elencate dalla legge), sia per quanto riguarda la situazione soggettiva del prestatore.

Il “libretto famiglia” può essere usato dalle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale e d'impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionale rese per: lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

In ambito familiare, è dunque vietato il ricorso al lavoro occasionale per svolgere attività diverse da quelle elencate.

Passando ai profili soggettivi, l'utilizzatore non può acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali abbia in corso, o abbia avuto nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Sempre in merito ai termini del corretto utilizzo dei “nuovi” voucher, occorre anche tener conto dei parametri economici. In particolare, vanno rispettate le seguenti soglie di compenso, nell'arco temporale di ciascun anno civile (1° gennaio-31 dicembre):

5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

2.500 euro per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;

5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

Questi importi sono da intendersi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Nel caso in cui l'attività sia resa da alcune categorie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità; giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi; disoccupati e percettori di prestazioni integrative del salario), la misura del compenso viene calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo.

Un altro limite da rispettare (anche se a tal proposito si attendono ancora chiarimenti) è quello di durata massima della prestazione, che è stata stabilita in 280 ore nell'arco dello stesso anno civile: in caso di “sforamento”, la prestazione si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, con la nuova disciplina il prestatore viene assimilato al lavoratore subordinato. Questo significa che, anche in ambito familiare, ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Invece, il nuovo quadro regolatorio non prevede alcuna novità per quanto riguarda le assicurazioni, perché queste restano in capo all'utilizzatore. Il prestatore ha quindi diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

È l'Inps che – acquisiti il versamento delle provviste da parte dell'utilizzatore e la comunicazione di utilizzo – provvede ad accreditare i contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore, e a trasferire all'Inail la quota riferita ai premi assicurativi.
Infine, venendo agli aspetti più operativi, la procedura dei nuovi voucher prevede che – ai fini dell'accesso alle prestazioni – utilizzatori e prestatori si registrino ed effettuino i relativi adempimenti all'interno della piattaforma informatica dell'Inps dedicata, la quale, attraverso un sistema di pagamento elettronico, supporta tutte le operazioni di erogazione e di accreditamento.

I compiti di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi correlati al libretto famiglia possono, in alternativa, essere svolti dagli intermediari abilitati, nonché dagli enti di patronato.

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