Contrattazione

In agricoltura compenso tarato sul Ccnl agricoli

di Roberto Caponi

L’ Inps torna sulla disciplina del lavoro occasionale in agricoltura per correggere il tiro rispetto ai criteri originariamente indicati per la determinazione del compenso minimo orario .

Per l’agricoltura la legge non individua espressamente il relativo importo come per la generalità degli utilizzatori (9 euro l’ora), ma rinvia alla retribuzione oraria fissata per i lavoratori subordinati dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’Istituto in un primo momento aveva individuato detto importo nei minimi salari di area degli operai florovivaisti anziché in quelli degli operai agricoli tradizionali (circolare 107/17). Si trattava di una evidente anomalia (si veda il sole 24 ore di ieri e del 7 luglio 2017) che inspiegabilmente trascurava la retribuzione prevista specificatamente per la categoria degli operai agricoli, componente principale della forza lavoro nel settore primario.

L’Inps è tornato quindi sull’argomento, con messaggio n. 2887/17, per precisare che la misura minima del compenso orario per il lavoro occasionale in agricoltura è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili fissati per gli operai agricoli (e non più per quelli florovivaisti) dal vigente Ccnl di riferimento. Detti minimi mensili sono stati ricondotti all’ora e maggiorati del cosiddetto terzo elemento, ossia di quella quota di retribuzione aggiuntiva sostitutiva, per gli operai a tempo determinato, di alcuni istituti legali e contrattuali come le ferie, le festività, le mensilità aggiuntive. Gli importi orari minimi sono quindi rideterminati nelle seguenti misure: 9,65 euro per la prima Area; 8,80 euro per la seconda Area; 6,56 euro per la terza Area. Conseguentemente i compensi minimi giornalieri (per prestazioni non superiori a 4 ore) sono pari a 38,60 euro per la prima Area; 35,20 euro per la seconda Area; 26,24 euro per la terza Area. L’Istituto precisa, inoltre, che le parti possono liberamente determinare compensi superiori (ma non inferiori) ai minimi orari e giornalieri sopra indicati.

L’Inps fornisce anche ulteriori precisazioni, per tutti i settori, sui criteri di computo dei lavoratori occupati al fine della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale (sono infatti esclusi dalla possibilità di avvalersi di prestazioni occasionali i datori di lavoro che occupano più di cinque lavoratori a tempo indeterminato). A tal proposito si chiarisce anzitutto che gli apprendisti non vanno conteggiati nella forza aziendale a tempo indeterminato. Viene inoltre precisato che nel determinare la forza lavoro mensile i risultati vanno arrotondati per eccesso o per difetto a seconda se il valore del primo decimale sia superiore o inferiore a 0,5, mentre tale arrotondamento non va effettuato nella determinazione della forza lavoro del semestre di riferimento.

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