Contrattazione

Compenso minimo fissato per legge

di J.T.

La nuova disciplina sul lavoro occasionale fissa un compenso orario minimo che è diverso tra imprese (altri utilizzatori), famiglie (libretto famiglia) e settore agricolo. Per le imprese l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 fissa la misura minima oraria del compenso a 9 euro. Nella circolare 107/2017 l’Inps conferma che per il contratto di prestazione occasionale la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al minimo stabilito dalla legge per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, secondo l’Inps, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. È interessante poi la precisazione che la misura del compenso delle ore successive può essere liberamente fissato dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima. Secondo tale orientamento, dunque, è consentito remunerare una giornata di 8 ore lavorate con un compenso di 100 euro. In questo caso il compenso orario sarebbe di 12,50 euro e così superiore ai 9 euro previsti per legge. Remunerando l’intera giornata con un importo più elevato non si pone poi il problema del minimale di 36 euro. Ovviamente, qualora il lavoratore e l’utilizzatore concordano compensi più elevati rispetto al minimale raggiungeranno anche prima i limiti imposti per poter fare ricorso al lavoro occasionale. Per l’impresa complessivamente 5.000 euro (riferito a tutti i prestatori impiegati) e 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Pagando di più non si dovrebbe porre il problema del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (2.500 : 9 = 277,78 ore).

Un altro aspetto pratico che dovrà essere osservato da imprese e professionisti (ma anche da tutti gli altri utilizzatori come le associazioni di volontariato) sono gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa. Secondo l’Inps questi sono integrati nell’ambito di un’unica comunicazione. Così la comunicazione preventiva dovrà contenere, tra l’altro, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero delle prestazioni gestito attraverso la procedura telematica. Si tratta necessariamente, per l’imprevedibilità delle prestazioni occasionali da effettuare, di adempimenti che dovranno essere in prevalenza gestiti dalle imprese stesse e non dagli intermediari. Con la vecchia disciplina dei voucher la comunicazione preventiva era inviata tramite e-mail, ma adesso va effettuata sulla piattaforma informatica, per la quale è necessario disporre delle credenziali di accesso. Un motivo in più per le aziende di richiedere il Pin all’Inps.

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