Contrattazione

In agricoltura restano i paletti

di Roberto Caponi

La circolare Inps n. 107/2017 sul lavoro occasionale di cui alla legge 96/2017, dedica un apposito paragrafo al contratto di prestazione occasionale in agricoltura , che presenta delle particolarità rispetto al regime generale, sciogliendo anche alcuni dubbi interpretativi.

Nel documento viene innanzitutto confermato che, nel settore primario, le prestazioni occasionali possono essere rese soltanto da studenti fino a 25 anni d’età, pensionati di vecchiaia o di invalidità, disoccupati e percettori di integrazione al reddito.

Per quanto riguarda le imprese agricole che possono utilizzare questa nuova tipologia contrattuale, la circolare chiarisce che il divieto di utilizzo delle prestazioni occasionali da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche al settore agricolo. Restano, dunque, escluse dalla possibilità di usufruire di lavoro occasionale le imprese agricole che superano tale soglia occupazionale.

Con riguardo al compenso minimo orario, l’Inps precisa che occorre prendere a riferimento la retribuzione oraria prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Si tratta di una scelta che semplifica notevolmente il quadro operativo, in quanto evita di andare a ricercare le retribuzioni definite a livello provinciale dai contratti territoriali di lavoro. Solleva, però, qualche perplessità la circostanza che nell’individuare i compensi minimi orari si sia preso a riferimento solo il livello retributivo minimo degli operai florovivaisti (Area 1: 7,57 euro, Area 2: 6,94 euro, Area 3: 6,52 euro), e non anche quello degli operai agricoli tradizionali, che hanno minimi retributivi di Area diversi.

Un altro importante chiarimento riguarda il compenso minimo giornaliero. Secondo l’istituto di previdenza anche all’agricoltura si applica il limite minimo di retribuzione giornaliera pari a 4 ore di lavoro, a prescindere dall’effettiva durata della prestazione. Insomma l’agricoltura, oltre alle specifiche restrizioni previste per tale settore, incontra anche alcuni limiti e vincoli posti alla generalità degli utilizzatori. Per quanto riguarda, infine, la comunicazione di inizio dell’attività lavorativa, l’Inps ribadisce che per l’agricoltura non occorre indicare la data e l’ora di inizio e di fine della prestazione ma solo la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di 3 giorni che debbono essere necessariamente consecutivi.

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