Contrattazione

Per le imprese debuttano molti vincoli e aumentano i costi

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Per le mini imprese il costo del lavoro occasionale sarà salato, visto che gli oneri (contributivi e assicurativi) saranno pari al 36,5% del compenso erogato. L’utilizzo dei voucher, in ambito aziendale (e professionale), si concretizza ricorrendo a un contratto di prestazione occasionale (PrestO). L’accesso è precluso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati, ma la norma specifica che devono essere a tempo indeterminato. Esclusione anche per le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo e di quelle del settore delle miniere, cave e torbiere. Niente voucher anche nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il contratto PrestO, sottoscritto dalle parti, consente al datore di acquisire con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità (per i tetti si veda l’altro articolo). In ogni caso le prestazioni occasionali non potranno superare le 280 ore nell’anno civile. Il versamento delle somme occorrenti per i compensi, verrà effettuato avvalendosi di una piattaforma informatica Inps. In ambito aziendale (e professionale) il compenso minimo orario è fissato in 9 euro. In capo all’azienda vi è l’obbligo di versare il 33% a titolo di contributo pensionistico e il 3,5% per l’assicurazione infortuni.

Confermato l’obbligo di comunicare, almeno un’ora prima dell’inizio, l’utilizzo delle prestazioni accessorie indicando, tra l’altro, anche il compenso pattuito che non potrà essere inferiore a 36 euro (per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata). È prevista una notifica al prestatore tramite sms o email. In caso di mancata prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere la revoca entro i tre giorni successivi a quello programmato di svolgimento della prestazione (altrimenti l’Inps paga comunque).

Se l’utilizzatore supera i 2.500 euro o le 280 ore di prestazione nell’anno civile, con lo stesso prestatore, è prevista la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Pesanti le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa senza la possibilità di applicare la diffida.

Per le famiglie è, invece, previsto il libretto famiglia acquistabile online, con cui retribuire prestazioni occasionali per:

piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

insegnamento privato supplementare.

In ambito familiare il compenso minimo orario è di 10 euro (di cui 1,65 euro Inps, 0,25 Inail e 0,10 per la gestione).

Secondo l’attuale formulazione legislativa, sembrerebbe che si sia voluta apportare una variazione alla composizione del valore del buono prevedendo che i 10 euro siano utilizzati esclusivamente per compensare un’ora di lavoro mentre l’utilizzatore (in ambito familiare) dovrebbe versare in aggiunta (con modalità da definire), 2 euro per coprire gli altri oneri. Va anche rilevato che se questa fosse la corretta lettura, vi sarebbe un aggravio oltre che di costi, di adempimenti a carico di un soggetto che per definizione è privo di un’organizzazione amministrativa. Per ovviare sarebbe opportuno prevedere che l’intero costo sia pagato dall’utilizzatore, al momento dell’acquisto dei buoni inseriti nel libretto di famiglia. Sul punto servono ulteriori chiarimenti e lasciare che sia l’Inps a effettuare i versamenti come avvenuto sinora.

Per assicurare il pagamento, l’utilizzatore deve comunicare via web all’Inps, entro il 3 del mese seguente, la consuntivazione delle prestazioni eseguite. Il prestatore viene avvisato e riceve il pagamento il 15 del mese.

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