Contrattazione

Nuovo accordo sui tirocini tra Stato e Regioni

di Josef Tschöll

La questione dei tirocini ha visto un lungo contenzioso tra Stato, Regioni e Province autonome per determinare la competenza legislativa. La Corte costituzionale (sent. n. 287/2012) ha dichiarato tempo fa l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 perché considerato in contrasto con l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Spetta dunque alle Regioni e Province Autonome disciplinare con proprie norme tale istituto. In ogni caso l'art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 prevede che sia concluso un accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza Stato-Regioni per definire le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento. Il primo accordo tra queste istituzioni è stato firmato il 24 gennaio 2013.
Il 25 maggio 2017 è stato firmato, sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni, un nuovo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome per aggiornare e rivedere la materia con le novità intervenute e le raccomandazioni dell'Unione europea (del 10 marzo 2014).
Le Regioni e Province autonome dovranno, adesso, recepire l'accordo sulle linee-guida in materia di tirocini formativi entro sei mesi (25 novembre 2017). L'accordo appena firmato sostituisce quello precedente del 24 gennaio 2013.

Ambito di applicazione. Le nuove linee-guida definiscono espressamente l'ambito di applicazione, rendendolo più chiaro e articolato rispetto all'intesa precedente. Si tratta dei tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolto a:
- soggetti in stato di disoccupazione (definizione secondo l'articolo 19 del dlgs n. 150/2015) – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
-lavoratori a rischio di disoccupazione;
-soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
-soggetti disabili e svantaggiati.
Come nell'intesa precedente continuano a rimanere esclusi dall'ambito di applicazione i tirocini curriculari promossi dalle università e istituzioni scolastiche (compresi i tirocini estivi e quelli secondo il nuovo ambito della legge sulla “buona scuola”) che sono state definite tali se escluse dall'obbligo di comunicazione obbligatoria (Unilav), i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali svolti all'estero e quelli con soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso. Rimane inoltre fermo quanto già concordato dall'accordo 22 gennaio 2015 in materia di tirocini finalizzati all'inclusione sociale.

Durata del tirocinio, soggetti promotori, soggetti ospitanti e condizioni. Rispetto alla disciplina previgente la durata dei tirocini è rimasta pressoché identica, ma è stato introdotto un periodo di durata minima. La durata massima è di 12 mesi (per i soggetti disabili 24 mesi). La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi. Tuttavia per le attività stagionali la durata minima è di un solo mese e per i tirocini rivolti a studenti durante il periodo estivo la durata minima è ulteriormente ridotta a 14 giorni (eccezioni queste ultime introdotte su specifica richiesta della Provincia autonoma di Bolzano per la salvaguardia delle proprie disposizioni sulla materia). L'accordo contiene adesso anche una disciplina sull'interruzione del tirocinio (motivazione).
Diventa più ampio anche l'elenco dei soggetti che potranno promuovere i tirocini (includendo anche le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore e l'Anpal) e viene specificato quali soggetti sono abilitati all'attivazione dei tirocini in mobilità interregionale (per i quali si applica la disciplina della Regione dove ha sede il soggetto ospitante).
Viene data una definizione al soggetto ospitante, ma soprattutto specificati alcuni requisiti e condizioni necessarie per l'attivazione dei tirocini:
- regolarità in materia di sicurezza del lavoro e di assunzioni obbligatorie;
- in caso di Cigs sono ammessi solamente per attività che non coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo accordo sindacale);
- sono ammessi in presenza di contratti di solidarietà “espansivi”;
- non sono ammessi (salvo accordo sindacale) per attività equivalenti a quelle dove sono stati effettuati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento collettivo, superamento periodo comporto, mancato superamento periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro.
Inoltre, un tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, collaborazione o incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni. Costituisce una eccezione il lavoro accessorio se è stato reso per meno di 30 giorni presso il medesimo soggetto ospitante nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Limiti numerici e premialità. Rimane invariata la disciplina sul numero dei tirocini attivabili contemporaneamente e variabile in relazione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante. Tuttavia le nuove linee-guida introducono un sistema di premialità per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti (a tempo indeterminato) che assumono i tirocinanti al termine del periodo di stage con un contratto di lavoro per una durata di almeno sei mesi anche part-time (percentuale almeno del 50 per cento). Questi datori di lavoro potranno attivare, in deroga, un numero di tirocini aggiuntivi, rispetto alla quota base del 10 per cento (calcolato sul numero dei dipendenti), secondo una percentuale crescente:
-un tirocinio se hanno assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
-due tirocini se hanno assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
-tre tirocini se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
-quattro tirocini se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

Le convenzioni e l'attività di tutoraggio. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province autonome. Le linee-guida definiscono la strutturazione e i contenuti minimi delle convenzioni. Alla convenzione dovrà essere allegato il piano formativo individuale (peraltro previsto anche nell'apprendistato). Se il soggetto ospitante è multilocalizzato il tirocinio può essere regolato dalla normativa (compresa l'indennità di partecipazione spettante) della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. La disciplina particolare dovrà essere indicata nella convenzione.
La disciplina sui tirocini extracurriculari prevede poi due tutor per seguire e assistere il tirocinante. Uno del soggetto promotore, con specifici compiti e che potrà seguire al massimo 20 tirocinanti contemporaneamente (superabile qualora il promotore attiva tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante), il secondo del soggetto ospitante, anche questo con specifiche funzioni e che potrà seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente. I due tutori devono collaborare per definire le modalità organizzative e didattiche, garantire il monitoraggio del percorso formativo e definire gli aspetti formali (documentazione, attestazione etc.).

Attestazione dell'attività svolta. Al termine del tirocinio dovrà essere rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Le linee-guida definiscono adesso meglio il rilascio dell'attestazione finale, avendo elaborato anche un modello.

Indennità di partecipazione. È stato introdotto dall'articolo 1, commi 34 - 36, della legge n. 92/2012 l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Le nuove linee-guida lasciano invariato l'importo minimo di 300 euro mensili e la relativa disciplina, specificando però che l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile.

Vigilanza e disciplina sanzionatoria. Non cambia la vigilanza su tirocini, di competenza esclusiva dello Stato tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro sia per gli aspetti di qualificazione del rapporto di lavoro, sia per gli obblighi di comunicazione e di corresponsione dell'indennità di partecipazione. L'accordo Stato-Regioni prevede però l'introduzione di una nuova disciplina (da recepire nella normativa regionale) che consentirà alle Regioni e Province autonome di disporre la cessazione del tirocinio e l'interdizione dall'attivazione dei tirocini a carico del soggetto promotore e/o quello ospitante per 12 mesi se sono riscontrate violazioni (distinguendo tra violazioni sostanziali non sanabili e inadempienze sanabili).

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