Contrattazione

Trasferiti i diritti su Tfr e stipendi

di Stefano Rossi

Nelle operazioni di trasferimento di una parte di azienda è necessario porre attenzione non solo all’autonomia del ramo ceduto, ma anche alle tutele che la legge accorda ai lavoratori ceduti. Diversamente si potrebbe incorrere in lunghi contenziosi giudiziari, con una estesa responsabilità patrimoniale anche per le retribuzioni e per il Tfr maturati fino alla cessione.

La norma di riferimento è l’articolo 2112 del Codice civile in cui si afferma che il rapporto di lavoro continua, senza soluzione di continuità, con il cessionario alle medesime condizioni contrattuali, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato per attuare l’operazione circolatoria dell’azienda.

I diritti che i lavoratori conservano con la cessione devono essere maturati alla data del trasferimento, quindi, nella prassi si suole individuare, al fine di evitare manovre elusive a danno del cessionario, le retribuzioni maturate da tre a sei mesi precedenti l’operazione.

Tuttavia, nei trasferimenti di aziende con più di 15 dipendenti sarà necessaria la consultazione sindacale, all’esito della quale si può sottoscrivere un accordo d’ingresso, in cui prevedere i diritti da far transitare in capo al cessionario e la contrattazione collettiva da applicare.

Un’ipotesi transattiva si può raggiungere anche nelle sedi di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile in cui il lavoratore può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto.

In mancanza, il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Se invece i crediti si riferiscono a un rapporto cessato prima della data del trasferimento, ne risponde solo il cessionario.

Sul trattamento di fine rapporto, invece, la giurisprudenza (Cassazione, sentenza 20837/2013) oramai consolidata, ha affermato che il cedente rimane obbligato in solido solo per la parte maturata sino alla data del trasferimento, mentre per la restante somma calcolata sino alla data di cessazione del rapporto sarà tenuto al pagamento il cessionario.

Il ragionamento dei giudici riposa sulla natura retributiva del trattamento di fine rapporto, diversamente dai contributi previdenziali. Infatti, i debiti contratti dal cedente nei confronti dell’ente previdenziale per l’omesso versamento dei contributi obbligatori, purché esistenti all’atto del trasferimento, costituiscono debiti inerenti l’esercizio dell’impresa dell’azienda e pertanto rimangono soggetti alla disciplina dell’articolo 2560 del Codice civile.

In questo particolare caso, non opera l’automatica estensione di responsabilità solidale del cessionario. Sul punto si è del resto pronunciata la suprema Corte nella sentenza 3646 del 24 febbraio 2016 affermando che : «La solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono intendersi gli enti previdenziali, infatti il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per omesso versamento dei contributi obbligatori, essendo estraneo al rapporto contributivo, che intercorre fra l’ente previdenziale e il datore di lavoro».

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