Agevolazioni

Apprendistato di primo livello, gli sgravi applicabili nel 2017

di Alberto Bosco

Ancora una volta si tenta di rilanciare l'apprendistato mediante l'introduzione o, come in questo caso tramite la proroga, di misure incentivanti previste a favore dei datori di lavoro.

La novità che stiamo per esaminare risiede nel testo dall'articolo 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ossia della Legge di bilancio 2017.

Ebbene, la norma citata dispone che, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 (a tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e, infine, di 3 milioni di euro per l'anno 2019).

L'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la cui efficacia era originariamente limitata alle sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 – ma che ora viene appunto estesa fino al termine dell'anno 2017 – dispone quindi che, a titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ossia appunto l'apprendistato di primo livello), si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
L'articolo 2, comma 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in sintesi dispone quanto segue:
31. Nei casi d'interruzione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI è dovuta, a carico del datore, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 (si tratta del contributo addizionale dell'1,40% sui contratti a termine);
32. Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

b) l'aliquota contributiva del 10% di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5%;
L'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro dispone quanto segue:
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi, a carico del datore di lavoro, di finanziamento della NASpI di cui all'articolo 42, co. 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (tale contributo è pari all'1,31%), e dello 0,30%, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845/1978.

In pratica, il datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore entro il 31 dicembre 2017, si vede applicare uno sconto del 50% sulla contribuzione dovuta (l'aliquota è quindi pari al 5%), non versa il contributo dell'1,61% per la NASpI e, infine, in caso di licenziamento dell'apprendista, non è tenuto al pagamento del cd. ticket di licenziamento.

Va invece ricordato che, con la data del 1° gennaio 2017, è venuta meno l'agevolazione prevista dall'articolo 22 della legge 11 novembre 2011, n. 183, il quale – per le assunzioni di apprendisti effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da parte dei datori di lavoro aventi fino a un massimo di 9 dipendenti – riconosceva uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto.

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