Contrattazione

Sull’etero organizzazione più chiarezza con il Jobs act degli autonomi

di Giampiero Falasca

Il disegno di legge sul lavoro autonomo, ora alla Camera, contiene una piccola ma importante modifica alla disciplina delle collaborazioni, che potrebbe attenuare (o comunque chiarire) la portata del nuovo criterio della etero-organizzazione, che in base alle regole attuali prevede una sorta di presunzione di subordinazione, che scatta ogni volta che il committente esercita il proprio potere organizzativo nei confronti del collaboratore.

Con questa misura è data centralità a uno degli elementi che, per la giurisprudenza ante Jobs act, dovevano essere valutati dal giudice insieme ad altri elementi (potere direttivo, potere disciplinare, inserimento organico nell'azienda) per valutare l'esatta qualificazione del rapporto.

Il risultato dell'innovazione legislativa è quello di rendere molto più facile, per gli ispettori del lavoro e i giudici, disporre la riqualificazione della co.co.co in lavoro subordinato.

Questo risultato è, tuttavia, del tutto eventuale, in quanto la norma non offre un solido e indiscutibile criterio di riconoscimento di quel potere organizzativo che, una volta esercitato, rende applicabile la presunzione di subordinazione.

Per evitare applicazioni troppo rigide della nuova disciplina, il Jobs act del lavoro autonomo prova a modificare la definizione di collaborazione coordinata e continuativa, contenuta nel Codice di procedura civile, inserendo nel corpo dell'articolo 409, dopo le parole «anche se non a carattere subordinato» la seguente frase: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».

La nuova formulazione sembra voler precisare che sono lecite quelle forme di coordinamento che il committente esercita non tanto sulla base di un'iniziativa unilaterale, ma di una facoltà preventivamente ed espressamente concordata tra le parti.

Con l'approvazione della norma, si verrebbe quindi a creare una divaricazione tra le forme di coordinamento previste e negoziate tra le parti alla firma del contratto, che sarebbero lecite, e le forme di etero-organizzazione, non previste dal contratto ma attuate dal committente in maniera unilaterale, che farebbero scattare la subordinazione. Tutto ciò consentirebbe - in fase di stesura del contratto - di stabilire cosa

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