Contrattazione

Le regole della sanatoria

di Giampiero Falasca


La complessa riforma del lavoro parasubordinato, approvata nel giugno del 2015 ed entrata a pieno regime nel corso del 2016, ha ricondotto la disciplina delle collaborazioni alle regole esistenti prima della legge Biagi, aggiungendo solo alcuni correttivi specifici.
Piuttosto che in una cancellazione della fattispecie - come annunciato, in maniera frettolosa e fuorviante, da alcuni esponenti del Governo - l'operazione si è concretizzata, quindi, in una trasformazione delle collaborazioni coordinate, che hanno perso il requisito del progetto in favore di quello in favore della nuova presunzione di subordinazione collegata alla c.d. etero-organizzazione del committente.
Questa trasformazione è stata accompagnata da alcune misure, contenute nel d.lgs. 81/2015, finalizzate ad attutire l'impatto sul mercato del lavoro delle nuove regole.
La prima misura è consistita nella facoltà concessa alle parti sociali di creare delle “aree protette” rispetto alle quali non si applica la presunzione di subordinazione.
In questa ottica, il d.lgs. n. 81/2015 consente alle parti sociali di escludere, con accordo collettivo di livello nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alcune aree di attività dall'ambito dei applicazione del criterio della “etero-organizzazione”, in virtù del quale si “applica la disciplina del lavoro subordinato” (così recita l'art. 2 del d.lgs. 81/2015) ai rapporti nei quali il committente esercita il potere organizzativo sul collaborazione.
L'accordo sindacale può evitare l'applicazione di questa regola nei confronti di settori appositamente individuati dalle parti sociali, riducendo - ma non azzerando, in quanto anche per questi settori continuano a trovare applicazione i principi comuni in tema di riconoscimento della subordinazione - il rischio di riqualificazione del rapporto.
Questa facoltà è stata utilizzata, finora, da quei settori dove il ricorso alle collaborazione è ormai diventato fisiologico e strutturale, come ad esempio quello del teleselling e dei servizi di call center resi in modalità out bound; per questo settore, in virtù delle intese siglate dalle parti sociali, la semplice etero-organizzazione della prestazione non comporta alcuna presunzione di subordinazione, che dovrà invece essere dimostrata secondo le regole generali.
Un'altra misura prevista per agevolare il passaggio dalle vecchie alle nuove regole è la “sanatoria” (il legislatore si guarda bene dal definirla in questo modo) contenuta nell'art. 54 del d.lgs. n. 81/2015.
La norma voleva spingere (in combinazione con gli sgravi contributivi che, seppure in misura ridotta rispetto al 2015, accompagnavano le nuove assunzioni nel 2016) le imprese ad assumere con contratto di lavoro subordinato tutti i soggetti precedentemente utilizzati con la collaborazione a progetto oppure con rapporti di lavoro autonomo.
L'incentivo si concretizzava nell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'eventuale utilizzo irregolare di rapporti, in favore delle imprese che assumevano gli stessi soggetti con contratto subordinato a tempo indeterminato, previa firma di un verbale di conciliazione con il quale le parti rinunciavano a qualsiasi potenziale contenzioso. La norma non ha avuto grande applicazione, a conferma del fatto che le sanatorie, comunque denominate, non sono la strada corretta per indirizzare il mercato del lavoro verso l'utilizzo di strumenti contrattuali corretti.

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