Contrattazione

Un no che segna un «prima e un poi» sui referendum

di D.St.

La decisione più temuta politicamente non c’è stata. La Consulta ha negato il via libera al primo dei quesiti della Cgil , sottoscritti da 3,3 milioni di italiani. È caduto il quesito sull’articolo 18, con cui si chiedeva di ripristinare il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro di chi sia ingiustamente licenziato, estendendolo ai dipendenti di aziende con più di 5 addetti. Era un quesito obiettivamente borderline e verosimilmente la Corte non lo ha ritenuto «chiaro, omogeneo ed univoco» né sorretto da «una ratio unitaria», mentre, altrettanto verosimilmente, ne ha ravvisato una portata «propositiva», frutto di una manipolatività “non sostenibile”, cioè di un’operazione di ritaglio di singole parole (delle quali si chiedeva l’abrogazione) che avrebbe finito per introdurre nel tessuto normativo una norma del tutto nuova. Era la tesi dell’Avvocatura generale dello Stato ed è stata seguita.

I motivi del «no» si conosceranno con il deposito della decisione, che sarà scritta non dalla relatrice Silvana Sciarra (contraria all’inammissibilità) ma da un altro giudice, il vicepresidente Giorgio Lattanzi. Non è la prima volta che un giudice relatore dissenziente lasci ad altri il compito di redigere la motivazione, tanto più se, come in questo caso, si sono creati due schieramenti contrapposti difficilmente conciliabili anche rispetto a un compromesso.

Quello della Corte è un «no» importante e pesante, destinato a segnare un prima e un poi nella giurisprudenza costituzionale sulla manipolatività sostenibile dei quesiti referendari; ben più, evidentemente, di quanto non abbiano fatto finora altri precedenti costituzionali in materia. Perciò la motivazione avrà un particolare rilevo.

Se è vero, infatti, che la sentenza n. 36 del 1997 aveva stabilito già la differenza tra referendum abrogativo (ammissibile) e propositivo (inammissibile), è anche vero che i criteri in essa affermati, calati nei casi concreti di volta in volti esaminati, non avevano sbarrato la strada a quesiti manipolativi (anche in tema di lavoro) che producevano “un’espansione” dell’ambito di applicazione di norme vigenti (come, in questo caso, quella che prevede la tutela reale nelle aziende agricole con più di 5 dipendenti). Valga per tutte, e più di tutte, la sentenza n. 41 del 2003 sul quesito che estendeva la tutela reale addirittura a tutte le aziende, anche con un solo dipendente, dichiarato ammissibile. Ora quel precedente sembra superato. La Corte sbagliò allora o si trattava di un caso diverso? La motivazione dovrà spiegarlo in modo chiaro e coerente.

Da questo punto di vista, la decisione avrà una portata per certi versi storica poiché diventerà “il” precedente cui far riferimento in materia di referendum, limitando fortemente, in futuro, richieste manipolativo-estensive.

D’altra parte, quanto più la motivazione tecnica sarà chiara e coerente, tanto più servirà a dimostrare anche che sulla decisione non hanno pesato le ricadute politiche paventate nel caso di un eventuale via libera alla consultazione popolare, ovvero il rischio di una fine prematura della legislatura per far saltare il referendum su una delle riforme più qualificanti del governo Renzi, il Jobs act.

Purtroppo, in Italia la dissenting opinion (cioè la possibilità riconosciuta negli ordinamenti anglosassoni di dar voce all’opinione dissenziente dei giudici, rafforzando al tempo stesso le opinioni prevalenti) continua ad essere un’utopia, il che non giova alla chiarezza delle decisioni. È però auspicabile che, almeno in un caso come questo, la Corte si sforzi di dare certezza e prevedibilità alla propria giurisprudenza, nell’interesse di uno strumento vitale di democrazia diretta, qual è il referendum, di cui vanno evitati gli abusi ma garantito l’esercizio . È quindi indispensabile che la pronuncia della Corte non lasci spazio ad ambiguità ma sia “chiara, omogenea, univoca” ed abbia una “ratio unitaria”. Proprio come debbono essere i quesiti referendari ammissibili.

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