Contrattazione

Collocamento disabili, così gli incentivi in somministrazione

di Paola Sanna

L'articolo 13 della legge 68/99 prevede alcune agevolazioni in presenza di assunzione di lavoratore disabile che presenta particolari requisiti. L'agevolazione, che è subordinata a specifica domanda a cui deve corrispondere la rispettiva autorizzazione, è concessa per un periodo di trentasei mesi e compete per le sole assunzioni a tempo indeterminato, ovvero in caso di stabilizzazioni di rapporti a tempo determinato.

In estrema sintesi, le agevolazioni ammesse prevedono queste riduzioni.
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro cinque giorni a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.

Tanto premesso, con interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, il ministero del Lavoro ha precisato che in presenza di lavoratori somministrati, gli eventuali benefici legati a queste assunzioni sono fruibili dall'azienda utilizzatrice e il computo dell'incremento netto va valutato sempre con riferimento ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice utilizzando il criterio delle Ula, così come già specificato dall'Inps con circolare 99/2016.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di computo del lavoratore disabile introdotto in organico con contratto di somministrazione, il Ministero nell'interpello citato stabilisce che il lavoratore possa essere computato qualora l'impiego presso l'utilizzatore abbia una durata pari almeno a 12 mesi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©