L'esperto rispondeContrattazione

Termine del periodo formativo nell’apprendistato

Alberto Bosco

La domanda

Vorremmo sapere "con termine del periodo dell'apprendistato professionalizzante" (sia per eventuale qualifica dell'apprendista sia in caso di recesso da parte del datore di lavoro) stipulato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 si intende la fine della formazione (che può essere anche antecedentemente il termine apposto in base alla durata stabilita dal Ccnl) oppure la scadenza della durata del contratto indicata nella lettera di assunzione. Es. Contratto appr. Profess. 24 mesi dal 1/09/2015 al 31/8/2017, la formazione sarà ipoteticamente conclusa il 15/5/2017. Quale è da intendersi la data di fine apprendistato da cui poter recedere?

Ricordando che la violazione dell’obbligo formativo comporta, specie se grave, pesanti sanzioni per il datore di lavoro, nel caso di specie il dubbio riguarda invece se, concluso il percorso formativo vero e proprio, il datore possa recedere prima della data stabilita con il lavoratore. A noi pare che la conclusione anticipata degli obblighi previsti in tema di formazione da impartire all’apprendista non consenta anche la risoluzione anticipata del rapporto, che dovrà pertanto proseguire fino alla data concordata in origine. L’articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone peraltro che, al termine del periodo di apprendistato (e non di quello meramente formativo) le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Alberto Bosco e Josef Tscholl

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