Contrattazione

Contratti di solidarietà: procedura articolata ma riduzione di orario subito operativa

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il contratto di solidarietà è uno strumento a cui le imprese possono ricorrere per gestire una situazione congiunturale, redistribuendo il lavoro residuo e prevedendo un periodo di “riposo forzato” per tutti i lavoratori.
Le tipologie di contratto di solidarietà difensivi
(Cds) attualmente operative, sono due:

per aziende operanti in aree di intervento della Cigs;

per aziende senza Cigs.

Per il primo tipo, divenuto causale di intervento salariale straordinario, la tutela prevista per i lavoratori è la Cigs

Nella seconda tipologia, i lavoratori coinvolti in un Cds possono contare:

sull’assegno di solidarietà erogato dal Fis o dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi;

assegno ordinario erogato,
se previsto, dai fondi
specifici di settore.

Tralasciando gli aspetti peculiari di ogni tipologia, ricordiamo che il Cds è oggetto di un accordo collettivo raggiunto tra l’azienda e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure le Rsa/Rsu. L’obiettivo è prevedere una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero
del personale.

Di recente, il ministero del Lavoro ha diffuso le istruzioni relative alle modalità di accesso allo strumento. La domanda di Cigs per Cds deve essere presentata al ministero e alle direzioni territoriali competenti esclusivamente per via telematica (servizio Cigsonline), entro 7 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto; all’istanza va allegato un elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle riduzioni di orario.

Contrariamente a quanto avviene per la Cigs connessa a riorganizzazione o crisi aziendale, nei Cds la diminuzione dell’orario può operare subito dopo la sottoscrizione dell’accordo sindacale, senza attendere i 30 giorni previsti per la decorrenza della cassa. In caso di omessa o tardiva presentazione da cui derivi un danno ai lavoratori, consistente nella perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’azienda è chiamata a erogare ai dipendenti un importo pari all’integrazione salariale non percepita.

In genere, il decreto ministeriale di concessione viene emanato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il ministero, nella fase istruttoria, può tuttavia richiedere la presentazione di ulteriore documentazione, ovvero la rettifica di eventuali dichiarazioni o istanze errate. In tale circostanza, il procedimento amministrativo viene sospeso e l’azienda ha 30 giorni (decorrenti dalla comunicazione ministeriale) per fornire quanto richiesto; in caso contrario, l’istanza viene rigettata. In caso di mancato accoglimento, viene inviata la comunicazione dei motivi ostativi allo stesso e il datore di lavoro ha 10 giorni di tempo (dalla comunicazione del rifiuto) per le proprie osservazioni. La comunicazione sospende il procedimento e, una volta pervenute le osservazioni dell’azienda (o, in mancanza, una volta scaduto il termine di 10 giorni), il ministero ha 30 giorni per adottare il provvedimento finale.

Dopo aver avuto notizia della pubblicazione del Dm di concessione sul sito www.lavoro.gov.it, per procedere all’erogazione e al recupero, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps il modulo IG15/Str (SR40) tramite la piattaforma informatica DigiWebNet, disponibile sul sito www.inps.it, finalizzata a ottenere l’autorizzazione, la cui mancanza non permette all’azienda di procedere.

Fanno parte della famiglia dei contratti di solidarietà, ma con differenti finalità, anche i cosiddetti Cds espansivi:

contratto di solidarietà espansivo di tipo ordinario, volto all’incremento dell’organico;

contratto di solidarietà espansivo con staffetta generazionale.

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