Contrattazione

Sì all’apprendistato in caso di contratto di solidarietà difensivo

di Alberto Bosco

Rispondendo a un interpello del Cno dei Consulenti del lavoro, il Ministero, con la risposta a Interpello n. 21 dell'11 agosto 2016, ha precisato che l'assunzione di (nuovi) apprendisti da parte di un'impresa che abbia in corso di svolgimento un contratto di solidarietà difensivo è possibile in presenza di due condizioni, che sono le seguenti:

a) insorgenza di esigenze di maggior lavoro cui sia possibile far fronte solo impiegando lavoratori addetti allo svolgimento di mansioni non disponibili nell'organico aziendale (in tal caso la nuova assunzione appare funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all'intervento di integrazione salariale);

b) rispetto dei requisiti che la norma - in particolare il Dlgs 15 giugno 2015, n. 81 - richiede per stipulare i contratti di apprendistato, con specifico riguardo, oltre che alla garanzia che sia effettivamente impartita la formazione necessaria da parte del datore e degli altri dipendenti, alle soglie le quali disciplinano il numero di apprendisti che è possibile occupare in relazione alle maestranze specializzate e qualificate già in servizio:


Numero massimo di apprendisti (articolo 42, comma 7, Dlgs n. 81/2015) (*)
Imprese artigiane:
Si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443

Imprese non artigiane da 0 a 3 dipendenti qualificati o specializzati:
È possibile assumere un massimo di 3 apprendisti

Imprese non artigiane da 4 a 9 dipendenti qualificati o specializzati:
È possibile assumere 1 apprendista per ogni dipendente qualificato o specializzato già in servizio

Imprese non artigiane che già occupano almeno 10 dipendenti qualificati o specializzati:
Il numero complessivo di apprendisti che il datore può assumere direttamente, o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate già in servizio

* Non è possibile utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a termine.


Va evidenziato che il contratto di solidarietà difensivo, in precedenza disciplinato dal Dl 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito dalla legge n. 863/1984), costituisce, dopo il riordino delle misure di sostegno al reddito operato dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 148 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”), una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

L'articolo 21, comma 1, del citato Dlgs n. 148/2015, infatti, dispone che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa è determinata da una delle seguenti causali: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, esclusi, dal 1° gennaio 2016, i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà (che, quindi, non è più un istituto a sé).

Nel fornire quindi parere favorevole, il Ministero ha anche evidenziato quanto segue:
a) la solidarietà si attiva con un accordo tra l'azienda e le OO.SS. di cui all'articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 (associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e loro Rsa o Rsu): tale accordo, per evitare la riduzione degli organici o l'esubero del personale, prevede la riduzione dell'orario di lavoro per il personale interessato;
b) gli apprendisti non sono destinatari della Cigs per solidarietà, in quanto i lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante da imprese cui si applica solo la Cigs sono destinatari del corrispondente trattamento solo per crisi aziendale;
c) infine la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo interessato, di diverse esigenze lavorative: l'articolo 4 del Dm 13 gennaio 2016, n. 94033, consente già di far fronte a sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro con una minor riduzione dell'orario del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base a un'espressa previsione del contratto di solidarietà.

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