Contrattazione

Per le attività stagionali restano valide le eccezioni preesistenti, relative al contratto a termine

di Rossella Quintavalle

Lo svolgimento delle attività stagionali non è computabile ai fini della durata massima dei 36 mesi stabilita per i contratti a tempo determinato, costituendo una eccezione al limite stabilito dall'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 o dalla contrattazione collettiva. Questa una delle risposte fornite al ministero del Lavoro all’interpello 15/2016.

L'Assaereo (associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo) ha richiesto alla direzione per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro parere su alcuni dubbi insorti in relazione alle disposizioni previste dal Dlgs 81/2015 in tema di contratti a termine in caso di lavoratori impiegati in attività stagionali.

I primi dubbi posti concernono:
1) la non applicazione degli intervalli tra un contratto a termine e la stipula del successivo (articolo 21, comma 2);
2) la non applicazione del limite di durata massima di 36 mesi (articolo 19, comma 2 );
3) il superamento dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato (articolo 23, comma 2).

In risposta il Ministero preliminarmente afferma che, per ciò che riguarda nello specifico i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle attività stagionali individuate dal Dpr 1525/1963 e in riferimento alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva aziendale, già la previgente disciplina contenuta nel Dlgs 368/2001 ne contemplava l'esclusione dagli intervalli, dall'applicazione del limite massimo dei 36 mesi e dai limiti quantitativi.

Per ciò che concerne l'individuazione delle attività per le quali sono applicabili tali esclusioni, il ministero rammenta inoltre che in precedenza, con circolare 18/2014, lo stesso aveva chiarito che tali attività non sono rinvenibili esclusivamente nel Dpr 1525/1963, ma anche nell'ambito del Ccnl applicato, anche aziendale.

Visto il quadro normativo precedente, la riformulazione della disciplina del contratto a termine contenuta nel Dlgs 81/2015 ripresenta le medesime esclusioni nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché nelle ipotesi indicate dai contratti collettivi; nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, si applicano le disposizioni del Dpr 1525/1963.

Si può dunque evincere come la disciplina abrogata e l'attuale confermino sostanzialmente le regole previgenti e continuino a demandare alla contrattazione collettiva la previsione di ulteriori specifiche ipotesi di attività lavorative, oltre quelle già qualificate come stagionali dal Dpr del 1963 e che dovranno ora essere individuate dal previsto decreto ministeriale. Il rinvio al Dpr del 1963 attuato dal decreto legislativo del 2001 sostituisce, nelle more, il decreto di prossima emanazione al quale rimarrà affiancata la possibilità dell'individuazione di altre ipotesi di esclusione specificate nella contrattazione collettiva che integreranno il quadro normativo, comprese anche quelle attività che già erano considerate stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza della precedente disciplina.

L'ultimo dubbio sciolto in interpello riguarda quanto previsto dall'articolo 2 del Dlgs 368/2001 ancora in vigore, il quale introduce una disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali e nel quale, in considerazione della specificità dell'attività svolta, sono previsti limiti percentuali ulteriori per l'attivazione dei contratti a termine, rispetto a quelli già stabiliti per la generalità dei datori di lavoro. A tal proposito il ministero conferma la validità degli ulteriori limiti fino al 31 dicembre 2016, prova ne è il voluto differimento dell'abrogazione della norma speciale all’1 gennaio 2017.

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