Contrattazione

Procedura telematica per i voucher baby-sitter

di Alberto Bosco

La riforma Fornero, all'articolo 4, comma 24, lettera b), aveva previsto, solo in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere (per un periodo massimo di 6 mesi), al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale:
a) voucher per la fruizione di servizi di baby sitting; ovvero
b) un contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati.

Alla luce del fatto che la legge di Stabilità 2016, e precisamente l'articolo 1, comma 282, della legge 208/2015, ha prorogato anche per l'anno in corso la disposizione, l'Inps – con la circolare 75/2016 – ha dettato le proprie indicazioni in materia, con particolare riguardo all'introduzione della procedura telematica anche per quanto concerne la corresponsione dei voucher per i servizi di baby-sitting, con conseguente venir meno della possibilità di consegna dei buoni cartacei in sede.

E' quindi necessario che, per avvalersi del beneficio, la madre si munisca di Pin, anche se la domanda di accesso al beneficio è stata presentata tramite patronato: in alternativa al Pin, l'autenticazione è possibile anche tramite Cns (Carta nazionale dei servizi) o Spid (Sistema pubblico di identità digitale). La circolare illustra quindi (si veda l'allegato 1 per i dettagli), le varie fasi della procedura per l'utilizzo telematico dei buoni lavoro: registrazione del committente; accredito del prestatore; richiesta e attivazione della Inps card presso l'Ufficio postale; comunicazione all'Inps da parte del committente prima dell'inizio della prestazione; consuntivazione da parte del committente al termine della prestazione.

Va evidenziato che la funzionalità di consuntivazione è stata modificata così da consentire agli utenti di indicare se l'importo utilizzabile per la consuntivazione va decurtato o no dal bonus in questione, dato che i committenti potrebbero ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio anche per altri motivi (nulla infatti vieta che un committente eroghi contemporaneamente i voucher a più di un prestatore di lavoro accessorio, nel rispetto ovviamente dei limiti economici nei confronti di ogni singolo lavoratore).

La madre, previo possesso di Pin, Cns o Spid, accede alla procedura per l'assegnazione ed entra in possesso del bonus il quale, in modalità telematica, andrà a far parte dell'importo disponibile e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino. I dati necessari per confermare l'appropriazione sono i seguenti: codice fiscale della madre; codice fiscale del bambino; numero di domanda; anno di riferimento.
La mamma deve procedere all'appropriazione del bonus entro 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici: la mancata appropriazione del bonus entro tale termine è considerata rinuncia. Infine, entro 24 mesi dall'appropriazione del bonus a lei spettante, la mamma deve restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l'apposita funzionalità.

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