L'esperto rispondeContrattazione

Assunzione apprendista part-time

di Callegaro Cristian

La domanda

Se un contratto collettivo non regolamenta l'assunzione di apprendisti a tempo parziale, tale tipologia è da considerarsi inapplicabile?

In linea generale, si ritiene possano essere stipulati contratti di apprendistato a tempo parziale. Tale orientamento è stato espresso dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso la risposta all’interpello protocollo n. 25/I/0007209 del 13 dicembre 2006. Attraverso la risposta appena richiamata, il dicastero, in relazione alla normativa sull’apprendistato allora vigente, non ravvisava alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto, tenendo tuttavia in considerazione la necessità che l’orario di lavoro non deve essere di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative caratterizzanti il contratto di apprendistato; da qui la necessità di valutare caso per caso la necessità che la durata della prestazione lavorativa sia tale da consentire il conseguimento della qualifica professionale e il soddisfacimento dell’esigenza formativa. In ordine al conseguimento della qualifica professionale ed al soddisfacimento dell’esigenza formativa, si ritiene che la relativa adeguatezza dell’orario di lavoro possa essere “misurata” attraverso parametri individuati dalla contrattazione collettiva. Si rammenta, infatti, che, secondo quanto disposto dall’articolo 42, punto 5, del decreto legislativo n. 81/2015, “(…) la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi (…)”. Tra questi ultimi principi non sono citati né una durata di orario minima, né parametri riferiti alla formazione. Tuttavia, l’articolo 44 dello stesso decreto legislativo n. 81/2015, nel disciplinare l’apprendistato professionalizzante, prevede, al punto 2, che “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento”. Posto quanto sopra, si ritiene che l’eventuale adeguatezza di un regime di orario ridotto debba essere formalmente contemplata dalla contrattazione collettiva di riferimento; in caso contrario, si dovrebbe dimostrare, con i rischi del caso, che la durata (ridotta) della prestazione lavorativa è tale da consentire il conseguimento della qualifica professionale e il soddisfacimento dell’esigenza formativa.

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