Contrattazione

Le nuove linee guida per la certificazione dei contratti

di Massimo Braghin

In data 22 aprile 2016 sono state pubblicate dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro le Nuove linee guida per la certificazione dei contratti, vademecum necessario per le Commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini, corredato da nuove schede operative utili per un’analisi approfondita delle varie casistiche al fine del rilascio della certificazione.
L’aggiornamento del documento (ci sono voluti alcuni mesi di lavoro da parte di una commissione di esperti) si è reso necessario per diffondere le nuove linee guida di qualificazioni dei rapporti di lavoro dopo il Jobs Act e, tenendo conto che dal 2003 le funzioni delle Commissioni di certificazione sono aumentate in modo esponenziale fino a svolgere un ruolo sussidiario alle Istituzioni che presiedono il mercato del lavoro, la Fondazione studi lo ha implementato con un riepilogo puntuale delle funzioni attribuite dalla legge, nonché analisi operative per ciascun istituto.
Ma qual è il ruolo delle commissioni di certificazione? La certificazione dei contratti di lavoro è stata introdotta dal titolo VIII, articoli 75 e seguenti, del Dlgs 276/2003 con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro assegnando a specifiche Commissioni il ruolo di valutare il corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti.
Da allora le competenze ed il ruolo delle Commissioni di certificazione sono aumentate in modo considerevole, valorizzandone le relative funzioni. Il collegato lavoro, (legge 4 novembre 2010, n. 183) dapprima ha murato la certificazione nei confronti dell'autorità giudiziaria, infatti il giudice non può discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione se non per i casi di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso, o difformità tra il programma negoziale certificato e la concreta attuazione verificata e, successivamente, sono state assegnate alle Commissioni di Certificazione nuove competenze.
Per definizione la certificazione è una procedura volontaria e si conclude con la predisposizione di un atto amministrativo motivato che accoglie o rifiuta la richiesta ed è applicabile ad ogni tipo di rapporto di lavoro. Paradossalmente si può ricorrere alla certificazione non solo nei contratti di lavoro tipizzati dal decreto, ma anche in occasione di qualunque accordo fra le parti per effetto del quale sia deducibile l'utilizzo di prestazioni lavorative indipendentemente dalla loro qualificazione subordinata/autonoma.
Naturalmente in qualsiasi momento le parti o i terzi interessati possono contestare la certificazione quando questa si discosti dalla qualificazione certificata. Come avviene ciò? Secondo la prassi nota: tentativo obbligatorio di conciliazione presso la medesima commissione di certificazione e successivamente ricorso giudiziario per rivendicare la corretta qualificazione del contratto, con ogni conseguenza. Da non dimenticare che la Commissione di certificazione ha un ruolo di consulenza e assistenza alle parti sia in fase di stipula del contratto, sia durante lo svolgimento del rapporto e possono riguardare qualsiasi aspetto del contratto compreso la disponibilità dei diritti e la sua puntuale qualificazione.
Da non dimenticare la competenza territoriale delle commissioni di certificazione: infatti quando si parla di contratti di lavoro instaurati la locuzione va interpretata nel senso che le aziende devono rivolgersi, alternativamente, alla Commissione costituita presso l'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale sia stato sottoscritto il contratto di lavoro, ovvero sia presente la sede legale o la sede di lavoro effettiva del lavoratore (per ovviare a quei casi in cui la firma del contratto e il luogo di lavoro non corrispondessero al medesimo luogo).
Ritornando alle nuove linee guida per la certificazione, le stesse sono state strutturate in modo tale da rendere agevole la loro consultazione suddividendole tra descrizione normativa della funzione espletabile dalla Commissione, indicazioni descrittive degli elementi con riferimento ai quali la Commissione dovrà valutare la legittimità dell'atto, schema riepilogativo degli elementi con riferimento ai quali la Commissione dovrà valutare la legittimità dell'atto corredato il tutto da esaustive schede a supporto della certificazione.
Le nuove linee guida delle funzioni delle commissioni di certificazione riguardano i seguenti istituti:
• Contratti di lavoro in genere: certificazione, per la conformità alle disposizioni di legge, di tutti i contratti di lavoro autonomo o subordinato in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Certificazione di singole clausole contrattuali es. retribuzione, mansioni, orari, ecc. Certificazione delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo nei contratti individuali di lavoro, di cui il giudice tiene conto nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento.
• Contratti di appalto: certificazione in sede di stipulazione dei appalto ed in fase di attuazione del relativo programma negoziale.
• Collaborazioni coordinate e continuative: certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del Dlgs n.81/2015 (etero organizzazione).
• Stabilizzazioni di co.co.co. e co.co.pro. e soggetti titolari di partita Iva: sottoscrizione atti di conciliazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro articolo 54 Dlgs n.81/2015.
• Mansioni del lavoratore: stipula del patto di demansionamento.
• Contratto a tempo parziale: stipula di accordi relativi alle clausole elastiche nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non le disciplini.
• Offerta di conciliazione (assunti dal 7 marzo 2015): conciliazione in caso di licenziamento se il lavoratore accetta l'offerta del datore di lavoro
• Cooperative: certificazione dei regolamenti interni delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell’articolo 6, della Legge 3 aprile 2001, n. 142
• Clausole compromissorie: certificazione, a pena di nullità, della clausola compromissoria di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile: le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro (escluse quelle relative alla risoluzione del contratto di lavoro)
• Sicurezza sul lavoro: certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all'articolo 27 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81
• Rinunzie e transazioni ex articolo 2113 del codice civile: la certificazione delle rinunzie e transazioni a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti
• Funzione conciliativa facoltativa: la funzione conciliativa facoltativa di cui all'articolo 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile
• Funzione conciliativa obbligatoria rapporti certificati: la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Dlgs n. 276 del 2003
• Certificazione appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: certificazione della presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con contratto di appalto
• Convalida dimissioni o risoluzioni consensuali: certificazione della volontà dei lavoratori di rassegnare le dimissioni o di sottoscrizione di atti di risoluzione consensuale. Tale certificazione perfeziona l'atto di interruzione del rapporto di lavoro in luogo della procedura on-line di cui al Dm 15 dicembre 2015
• Lavoro autonomo articolo 2222 del codice civile
• Apprendistato ed apprendistato professionalizzante Dlgs 81/2015
• Lavoro intermittente
• Contratto a tempo determinato
Degna di nota la parte inerente le collaborazioni coordinate e continuative, in cui vi è una elencazione di prestazioni per le quali la Commissione deve astenersi dal certificare, salvo specifiche situazioni e condizioni legittimanti accertate, in quanto non sono agevolmente individuabili i requisiti del lavoro coordinato e continuativo per le consuete modalità di svolgimento legate alla natura della prestazione, che presuppongono di norma la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un preposto o che prevedono mansioni esecutive e ripetitive.
Si tratta di:
• addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste, elenchi telefonici;
• addetti alle agenzie ippiche;
• addetti alle pulizie;
• autisti ed autotrasportatori;
• baristi e camerieri;
• commessi e addetti alle vendite;
• custodi e portieri;
• estetiste e parrucchieri;
• facchini;
• istruttori di autoscuola;
• letturisti di contatori;
• magazzinieri;
• manutentori;
• muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
• piloti e assistenti di volo;
•prestatori di manodopera nel settore agricolo;
• addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
• addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
• prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi in bound;
• altre attività aventi le caratteristiche sopra evidenziate.

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