di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'azienda impiantistica ha la necessità di ricorrere a lavoratori con la qualifica di trivellatori che devono prestare la propria opera esclusivamente per i giorni necessari all'uso della trivella che costituiscono circa il 3% delle giornate totali da effettuare sul cantiere; premesso che non esiste RSU o RSA in quanto azienda inferiore a 15 dipendenti, può ricorrere al lavoro intermittente parificando i trivellatori agli addetti alla gru previsti al n.ro 30 della tabella del R.D. 2657/1923 ? Grazie per l'attenzione

Ai sensi degli artt. 13 e ss del decreto legislativo 81/2015, in vigore dal 25 giugno scorso, le prestazioni di lavoro intermittente sono ammesse (ad eccezione degli espliciti divieti previsti dall’articolo 14): 1) sulla base delle ipotesi individuate dai contratti collettivi; 2) in mancanza dei contratti collettivi, sulla base della casistica individuata dal Ministero del lavoro con proprio decreto; 3) in ogni caso con lavoratori aventi età inferiore a 24 anni , a condizione che le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno, ovvero con più di 55. Pertanto, nella fattispecie di cui al quesito rappresentata dal gentile lettore, se il lavoratore rientra nei limiti di età sub c), può sempre essere utilizzato con lavoro intermittente. Se non ricorre tale ipotesi può essere utilizzato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Circa il riferimento al RD 2657/1923 occorre fare delle considerazioni. La tabella ivi contenuta e citata nel quesito, era espressamente richiamata nel DM decreto ministeriale 23 ottobre 2004, il quale era stato adottato in base all’articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Infatti l’intestazione del DM recita “Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276“ . Il decreto legislativo 81/2015, tuttavia, ha abrogato l’articolo 40 citato, ma l’articolo 55 co. 3 dello stesso d.Lgs. così recita: “ Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.”. Si ritiene pertanto che il riferimento alla tabella contenuta nel RD 2657 sia ancora valido. Circa la equiparazione della figura del trivellatore a quella degli addetti alla gru, il Minlav nella circolare 4/2005 ha precisato che: ”le attività ivi indicate devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore. […] Non rileva pertanto neppure un giudizio caso per caso circa la natura intermittente o discontinua della prestazione essendo questo compito rinviato ex ante alla contrattazione collettiva o, in assenza, al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui spetta il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.”. Quindi, stante la sostanziale equivalenza delle mansioni svolte ( addetto alla gru e addetto alle macchine trivellatrici) si ritiene che sia possibile una equiparazione ai fini indicati.

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