L'esperto rispondeContrattazione

Proroga del contratto a termine

di Alberto Bosco

La domanda

Dalla lettura dell’art. 21, co. 1, del D.lgs. n. 81/2015 parrebbe che il termine del contratto a tempo determinato – anche nelle attività stagionali – possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Ci si chiede se: 1) la contrattazione collettiva (territoriale o aziendale) possa derogare alle cinque proroghe 2) da quale data decorra il conteggio dei 36 mesi (sempre dal 21 marzo 2014?) 3) il contatore delle 5 proroghe si azzera dalla fine del 36mo mese e riparte dal 37mo? Si ringrazia per l'attenzione. F.to Roberto Spierre

L’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, al co. 2 dispone che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. In generale, quindi: i 36 mesi valgono solo se si tratta di assunzioni non stagionali (e salvo una durata maggiore prevista dal contratto collettivo); le 5 proroghe vanno calcolate con riguardo al singolo lavoratore, sommando tutti i periodi di impiego nei 36 mesi e non sono derogabili ad opera della contrattazione collettiva.

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