L'esperto rispondeContrattazione

Preavviso di chiamata per gli intermittenti

di Paolo Rossi

La domanda

Per gli intermittenti senza indennità di disponibilità quanto preavviso è necessario?

L’art. 13 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, rubricato “Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente”, prevede che il contratto di lavoro intermittente è utilizzabile secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. In mancanza di contratto collettivo, le causali di utilizzo del lavoro intermittente sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ad oggi non ancora emanato). Il contratto di lavoro intermittente, tuttavia, può essere sempre concluso, anche in assenza di disciplina collettiva, con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. Nello specifico, il comma 4 del citato articolo 13 prevede che nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta un’indennità di disponibilità. Nel successivo art. 15, viene altresì previsto che il contratto individuale di lavoro intermittente deve contenere, tra le altre clausole, il preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo. Dunque, i termini di preavviso della chiamata, salvo diversa previsione delle contrattazione collettiva, vanno intesi nella misura di un giorno lavorativo. Tuttavia, bisogna tenere presente che il preavviso è dato ad esclusiva tutela del lavoratore intermittente che è obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata, cioè il lavoratore che percepisce l’indennità di disponibilità. Infatti, quando sussiste l’obbligo di rispondere alla chiamata, la legge impone il pagamento dell’indennità a ristoro del maggiore impegno assunto dal lavoratore (limitazione e compressione del suo tempo di non lavoro per effetto della disponibilità obbligatoria). Al contrario, in assenza di obbligo alla risposta, il lavoratore non deve temere alcunché perché non può essere sottoposto a procedure disciplinari per la mancata disponibilità, anche quando venisse contattato nel rispetto del preavviso concordato e rispondesse negativamente alla chiamata. In altri termini, il preavviso di chiamata, in assenza di indennità di disponibilità, viene totalmente svuotato della sua funzione.

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