L'esperto rispondeContrattazione

L'associazione in partecipazione dopo il Jobs Act

di Alberto Bosco

La domanda

Un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, prevede "...il presente contratto ha durata di anni uno a decorrere dal 24/10/2011 e sarà tacitamente rinnovato per un altro anno, e così di seguito, qualora non venga data disdetta almeno un mese prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata; resta salvo il reciproco diritto di libero recesso anticipato...". Il contratto è sempre stato tacitamente rinnovato . A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 53 del D.Lgs. 81/15 tale contratto può proseguire dopo il 24/10/2015? In altre parole, possono le parti porre in essere quei comportamenti concludenti che attivino l'efficacia della clausola di rinnovo tacito?

La situazione evidenziata rientra tra quelle a più alto tasso di incertezza. La norma citata, infatti, eliminando di fatto i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, dispone che i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 25 giugno 2015), nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Nel caso di contratti a tempo indeterminato ovvero rinnovabili a scadenza per espressa previsione del medesimo accordo sottoscritto tra le parti, sarebbe consigliabile valutare soluzioni alternative, in vista di una trasformazione del rapporto in tempi brevi, in considerazione del fatto che la norma regolatrice è stata soppressa. In alternativa, con i rischi connessi, è consigliabile procedere alla certificazione del rapporto in questione.

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