L'esperto rispondeContrattazione

Part time e orario di lavoro a turni

di Alberto Bosco

La domanda

Come deve essere interpretato il co. 3 dell'art. 5 del DLgs 81/2015 ? In particolare si chiede se, ad. es, in un contratto part time pari a 30 ore settimanali su 40 sia possibile fare riferimento, al posto della puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, a delle fasce orarie prestabilite e fisse (ad. es. 06:00-12:00, 12:00-17:00, ecc.) articolate in turni di lavoro programamti con cadenza settimanale e preventivamente comunicati al dipendente con un preavviso di 2 giorni lavorativi. Ringraziando si coglie l'occasione per porgere distitni saluti

L’articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo aver previsto che il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova, dispone che nel contratto è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il co. 3 stabilisce inoltre che, quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui sopra può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Nel caso rappresentato dal lettore si deve quindi ritenere che sia possibile indicare l’orario con riferimento ai turni; meno convincente appare la soluzione del preavviso di 2 giorni lavorativi, previsti invece per l’esercizio delle clausole elastiche, applicabili ad articolazioni con “nastro orario fisso” e per le quali le uniche variazioni, prima o dopo il suo inizio, sono consentite proprio da questa opzione. La norma, con riguardo all’individuazione dell’orario di lavoro fa riferimento infatti al “rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”, e non pare consentire che questi – salvo diverso accordo delle parti – possano essere variati di volta in volta.

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