L'esperto rispondeContrattazione

Collaborazioni occasionali alla luce Dlgs 81/2015

di Alberto Bosco

La domanda

Buon giorno alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs. 81 posso effettuare ancora delle collaborazioni occasionali, o le stesse sono state abrogate ? In caso affermativo posso solo stipulare prestazioni di lavoro autonomo occasionale o lavoro accessorio?

Le collaborazioni occasionali erano disciplinate dall’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 20013, n. 276, e precisamente dall’articolo 61 che individuava come tali “i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000”, per le quali non occorreva che fosse individuato uno specifico progetto. Il lavoro autonomo, ex art. 2222 del codice civile, è sempre ammesso, a condizione che esso sia realmente tale. Anche il lavoro autonomo occasionale continua a esistere. E’ però difficile definirlo dopo la stretta adesso introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015. In linea di principio è occasionale ciò che non si ripete. L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente “personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Una buona soluzione, in attesa che il Ministero del lavoro fornisca la propria interpretazione delle nuove disposizioni, è quella di ricorrere al lavoro accessorio, nel rigoroso rispetto dei limiti economici previsti.

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