Contrattazione

Per la soministrazione arriva il tetto del 20%

di Francesco Rotondi

Per lo staff leasing, l’individuazione del tetto massimo di utilizzo al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, è una novità importante. Ancora più importante è la precisazione contenuta nelle disposizioni finali del decreto di riordino dei contratti secondo cui per “contratti collettivi” (che possono disporre variazioni della soglia) si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. In questo modo, si uniforma la possibilità di derogare i limiti legali, sia alle norme previste per il contratto a termine, sia all’articolo 8 della legge «Sacconi» (Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011). Quest’ultima legge consente alla contrattazione collettiva anche di prossimità di intervenire modificando e/o derogando in determinati casi anche alla legge. L’organico da prendere in considerazione per la verifica del 20% è quello presente presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La somministrazione a tempo determinato per contro, non ha subito alcuno stravolgimento rispetto all'impianto previgente e ciò, a una prima analisi, potrebbe sembrare un dato positivo. In realtà, diversamente rispetto ad altri istituti (cfr. contratto a termine) non si è intervenuti nelle parti che creavano alcune tensioni interpretative e vincoli organizzativi ingiustificati. La determinazione della percentuale di utilizzo è demandata ancora alla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore.

La sanzione per la violazione delle percentuali di utilizzo della somministrazione – sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato – è la possibilità per il lavoratore somministrato di chiedere l'assunzione anche nei confronti del solo utilizzatore.

Per il momento si possono tirare alcune conclusioni e considerazioni:

1) per la somministrazione a tempo indeterminato da una parte c’è l’eliminazione delle “causali o ambiti” di applicazione – che peraltro potevano essere ampliati già dalla contrattazione collettiva anche aziendale - ma dall’altro c’è il limite legale di utilizzo al 20% delle forze lavoro “stabili” che sicuramente creerà qualche problema di utilizzo;

2) la limitazione dello staff leasing ai lavoratori somministrati che abbiano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il somministratore, imporrà una rivisitazione riorganizzativa in capo alle agenzie, che avrà anche impatti economici di non poco conto una volta esaurita la chance della decontribuzione per le nuove assunzioni.

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