L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro occasionale in agricoltura per gli studenti

di Alberto Bosco

La domanda

La circolare Inps 49/2013 sembra limitare a determinati periodi in tutti i settori e non solo in quello agricolo la possibilità di fare ricorso al lavoro accessorio in favore degli studenti iscritti a un percorso di studi secondari superiori. L’interpretazione dell’inps appare restrittiva rispetto alla previsione di cui all’art. 70, commi 1 e 2 del dlgs 276/2003. La limitazione in argomento per gli studenti vale, a vostro parere, solo per il settore agricolo o trova applicazione in tutti i settori?

La circolare Inps 29 marzo 2013, n. 49, al punto 2.1, in merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro “in tutti i settori di attività” precisa che, per consentire il rispetto dell’obbligo scolastico l’impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazione contenute nella circolare Inps n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano: a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Inoltre, resta fermo che gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possono essere impiegati il sabato e la domenica; gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di 25 anni di età possono svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno. L’orientamento dell’INPS nella circolare citata appare comunque, a nostro parere, troppo restrittivo perché la norma, in particolare dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 76/2013, prevede una limitazione nei confronti degli studenti unicamente per le attività agricole. La stessa circolare sembra contraddirsi quando al punto 2 prevede che “A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, a eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633“ e successivamente (punto 2.1) limita l’utilizzo dei buoni lavoro (in tutti i settori di attività) da parte degli studenti al solo periodo delle vacanze. Con specifico riguardo al settore dell’agricoltura, al successivo punto 3.1 si precisa che, dal punto di vista soggettivo restano confermati i pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, quali uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro. Risposta, a cura di Alberto Bosco e Josef Tscholl

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