Contrattazione

Obbligo di informativa per chi ricorre a lavoratori somministrati

di Leonardo Fabretti*

Le aziende che nel 2014 hanno fatto uso della somministrazione di lavoro devono darne comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, entro il prossimo 31 gennaio.
L'articolo 24, comma 4, del Dlgs 276/2003 prevede, infatti, un duplice obbligo di informativa per chi ricorre a lavoratori somministrati:
a) ogni qual volta venga stipulato un contratto di somministrazione, con indicazione del numero e dei motivi del ricorso;
b) ogni dodici mesi, e segnatamente entro il 31 gennaio di ogni anni secondo il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro con nota interpretativa prot. 37/0012187 del 3 luglio 2012, riepilogando tutti i contratti stipulati nell'anno precedente con indicazione, oltre che del numero e dei motivi del ricorso, anche della durata, del numero e della qualifica dei lavoratori interessati.
Relativamente ai motivi del ricorso è bene ricordare che dal 21 marzo 2014 dello scorso anno, con l'entrata in vigore del Dl 34/2014 (cosiddetto Decreto Poletti), poi convertito in Legge 78/2014, non è più necessario che il contratto di somministrazione riporti le «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo»; di conseguenza i motivi del ricorso andranno evidenziati nella comunicazione ai sindacati solo per le somministrazioni che li esplicitino o perché stipulate prima del nuovo regime normativo o perché, sebbene stipulate dopo, l'utilizzatore abbia ritenuto necessario o opportuno riportare sul contratto l'indicazione del motivo.
Il mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'utilizzatore da 250 a 1.250 euro.
Tale sanzione è stata introdotta nell'ordinamento dal Dlgs 24/2012, di recepimento della Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia; il suddetto Decreto, peraltro, riveste un'importanza significativa perché è la stessa fonte che ha individuato diverse categorie di soggetti, i quali, solo in caso di loro utilizzo in regime di somministrazione, restano esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi che potrebbero essere stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro; nello specifico, si tratta di:
- disoccupati percettori di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o ridotti (ora Aspi) da almeno 6 mesi;
- percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;
- lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” dalla normativa comunitaria; in merito a quest'ultimo punto il Regolamento CE 651/2014 dello scorso giugno è intervenuto sulle casistiche individuate dal Regolamento CE 800/2008, estendendone la platea a:
a. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b. chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni (nuova ipotesi);
c. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o non ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (ipotesi ampliata rispetto alla previsione precedente, che riguardava solo i non possessori di diploma);
d. chi ha superato i 50 anni di età;
e. adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f. gli occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g. chi appartiene a una minoranza etnica di uno Stato membro e ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
h. chi è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito (ipotesi ampliata rispetto alla previsione precedente, che riguardava persone senza lavoro da almeno 24 mesi);
i. chi è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartiene ad una delle categorie sopra riportate nelle lettere da b. a g. (nuova ipotesi).
Si ricorda, infine, che analoghi obblighi di informazione sono presenti nei Ccnl per quanto riguarda i contratti a termine.
L'articolo 9, secondo comma, del Dlgs 368/2001 recita infatti che «I … contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende».

* Responsabile area legale e contrattualistica Umana S.p.A

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