Contrattazione

Iva a due tempi per i voucher

di Paolo Musazzi e Gabriele Sepio

Per i voucher del welfare aziendale dal 1° gennaio 2019 arriva un regime Iva a due velocità, secondo quanto indicato dalla circolare 8/E dell’agenzia delle Entrate in merito ai buoni carburante.

Per gli operatori sarà determinante, con il nuovo anno, distinguere i titoli in base al loro ambito di utilizzabilità, al fine di rispettare il corretto trattamento Iva.

Verrà superata, dunque, l’interpretazione finora adottata dalla prassi (circolare ministeriale 30/1974) che per qualsiasi tipologia di titolo di legittimazione richiedeva il versamento dell’Iva al momento dell’utilizzazione del voucher stesso presso il cedente/prestatore.

Dal 2019 questo trattamento potrà essere adottato solamente per i voucher “multiuso”, che assegnano al portatore il diritto di ricevere diversi beni e servizi, con possibilità di identificarne luogo e oggetto della prestazione, ai fini Iva, solo al momento dell’effettivo utilizzo degli stessi.

Per quelli “monouso”, invece, il pagamento dell’imposta sarà anticipato all’emissione. In tal caso, infatti, il titolo assegna il diritto a ricevere una specifica prestazione già identificata nel suo trattamento Iva sin dalla sua emissione.

La novità introdotta dalla direttiva 1065/2016, tuttavia, potrà contare in fase applicativa su un periodo di rodaggio, dal momento che, come precisato anche dall’agenzia delle Entrate, per i voucher “monouso” emessi fino al 31 dicembre 2018 si potrà continuare a seguire il precedente orientamento senza incappare in provvedimenti sanzionatori.

Ricadute sul welfare

Sebbene la circolare 8/2018 sia intervenuta limitatamente ai buoni benzina, in vista dell’entrata in vigore delle novità legate all’acquisto del carburante, i chiarimenti espressi dall’Agenzia in merito al regime Iva dei voucher potranno riguardare anche altri ambiti.

È il caso dei voucher del welfare aziendale, a seguito della recente introduzione delle agevolazioni fiscali e previdenziali in caso di assegnazione di premi di produttività. Infatti dal 1° gennaio 2016 i benefit indicati dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del Tuir possono essere erogati anche mediante emissione di documenti di legittimazione.

Voucher monouso

Nell’ipotesi in cui il voucher dia diritto a una sola prestazione o cessione, come nel caso dei benefit previsti dall’articolo 51, comma 2, (per esempio, abbonamento Tpl, spese istruzione di ogni livello, spese per colf e/o badanti), tale titolo rappresentativo di una specifica utilità si qualificherà come “monouso”, con obbligo di assoggettamento a Iva sin dal momento della sua emissione, caratterizzante la specifica prestazione sottesa (per esempio, esente Iva per le prestazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del Dpr 633/1972).

Voucher multiuso

Per esclusione, in tutti i casi ove il voucher non sia qualificabile come “monouso”, verrà confermato dal prossimo anno l’attuale trattamento fuori campo Iva, secondo l’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972. Si pensi alle ipotesi previste dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, che prevede l’assegnazione al lavoratore di un voucher che legittimi alla fruizione di una pluralità di beni o prestazioni nei limiti di 258,23 euro.

Trattandosi di un voucher “multiuso”, l’assoggettamento a Iva delle prestazioni legittimate effettivamente fruite, scatterà solo al momento dell’utilizzo del titolo di legittimazione stesso da parte del lavoratore, con applicazione delle rispettive differenti aliquote Iva previste per i beni e/o le prestazioni rese a fronte dell’esibizione del voucher.

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