Contrattazione

Siglato il nuovo accordo per la regolamentazione dei co.co.co. nel settore Ong/Osc

di Paolo Stern e Sara Di Ninno

Il 9 aprile, dopo mesi di trattative, le rappresentanze delle Ong di Link 2007 e Aoi e quelle sindacali di Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, hanno firmato il nuovo Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative attivabili dalle Ong/Osc (Organizzazioni Non Governative/Organizzazioni della Società Civile).

Si tratta in realtà della terza versione dell'Accordo (la prima del 2004, la seconda del 2013), ma è la prima a dover di fatto disciplinare completamente una forma contrattuale che non trova più una regolamentazione specifica nella normativa. Mentre infatti nel 2004 si era in piena vigenza del Dlgs n. 276/03 (cosiddetta Legge Biagi), che aveva introdotto il "contratto a progetto", e nel 2013 era da poco entrata in vigore la legge n. 92/2012 (cosiddetta Riforma Fornero) che aveva ri-disciplinato il contratto a progetto (introducendo una serie di vincoli con lo scopo di scoraggiare l'utilizzo di uno strumento contrattuale malvisto a causa dei molti abusi che se ne erano fatti nei suoi circa dieci anni di vita), nel 2015, l'abrogazione ad opera del Dlgs n. 81/2015 (cosiddetto "Jobs Act") del contratto a progetto, ha determinato un ritorno alla collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Il "Jobs Act" non ha però previsto una disciplina specifica per la co.co.co., limitandosi piuttosto ad istituire un meccanismo equiparabile ad una sorta di presunzione di subordinazione quando le modalità di esecuzione della prestazione «sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Tale meccanismo non si applica in presenza di un accordo collettivo nazionale che disciplini trattamento economico e normativo applicabile alla co.co.co. In questo contesto diventa, quindi, di fondamentale importanza l'intervento della contrattazione collettiva che deve in qualche modo supplire al vuoto normativo.

L'Accordo collettivo firmato il 9 aprile amplia rispetto alle precedenti versioni il suo ambito di applicazione (è il primo ad essere specificamente ragionato anche su co.co.co. in Italia oltre che all'estero) ed interviene nella regolamentazione di molteplici aspetti molto rilevanti nella gestione del rapporto di collaborazione, quali in particolare:

- compensi minimi: definiti sulla base di quattro profili professionali (individuati in relazione al grado di esperienza e competenze) e differenziati per ciascuno dei 4 Ccnl che le Ong/Osc possono applicare ai propri lavoratori subordinati;

- maternità: nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione intervenga il periodo di astensione obbligatoria, l'Ong/Osc corrisponderà un'indennità una tantum di € 800,00 e il rapporto rimarrà sospeso per l'intera durata del congedo obbligatorio (e parentale se richiesto) con contestuale proroga di 180 giorni. In caso di impossibilità di proroga, l'Ong/Osc proporrà alla collaboratrice un nuovo contratto (della durata della proroga) e in caso di non accettazione della proposta da parte della collaboratrice, corrisponderà alla stessa un'indennità una tantum pari al 2,5% del compenso annuo, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di 600,00;

- malattia: l'insorgere di malattia durante il rapporto di collaborazione comporta la sospensione del contratto fino alla guarigione del collaboratore e comunque fino ad un massimo di un sesto della durata del contratto, quando essa sia determinata, ovvero di trenta giorni per i contratti di durata determinabile;

- recesso dal rapporto di collaborazione: stabilito "libero" solo per il collaboratore (salvo risarcimento al committente in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso), mentre per il committente occorre una giusta causa;

- recupero psico-fisico: previsto per collaborazioni di durata superiore ai quattro mesi, e pari a complessivi 30 giorni di calendario nell'ambito di 12 mesi continuativi di attività lavorativa;

- assistenza sanitaria integrativa: riconosciuta ai collaboratori che svolgono attività in Italia con un contratto di durata pari o superiore a 6 mesi.

Come evidente già dai punti sopra elencati, l'Accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative rappresenta un valido strumento che garantirà ai collaboratori un alto grado di tutela e allo stesso tempo consentirà alle Ong/Osc di stipulare contratti soggetti a regole chiare, riducendo quindi il rischio di contenzioso.

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