Contrattazione

Rinnovato il Ccnl artigiani e Pmi area legno-lapidei

di Fabio Antonilli

È stata raggiunta il 13 marzo 2018 l'intesa per il rinnovo del Ccnl area legno-lapidei tra le organizzazioni datoriali Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Cna produzione, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

L'intesa rinnova il precedente Ccnl scaduto il 31 dicembre 2015 e si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e le piccole medie imprese dei settori legno, arredo, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

La sfera di applicazione contrattuale è stata estesa anche alle imprese che svolgono servizi di onoranze funebri; ai loro lavoratori dipendenti si applicano i livelli di inquadramento del settore legno, arredo, mobili nel rispetto delle figure professionali specifiche inserite nella classificazione del personale.

Le parti hanno convenuto, per le imprese artigiane del settore legno, arredo, mobili un incremento retributivo di 53 euro al livello D e per le imprese artigiane del settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei un aumento retributivo di 56 euro al livello 5.
Mentre per le piccole medie imprese del settore legno, arredo, mobili l'incremento retributivo concordato è di 63 euro al livello D e per piccole medie imprese del settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei è di 66 euro al livello 5.

Per entrambi i settori la prima tranche di incremento decorre dal 1° marzo 2018 e la seconda dal 1° giugno 2018. Gli importi saranno riparametrati per gli altri livelli di inquadramento.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 13 marzo 2018 verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo una tantum copre il periodo di carenza contrattuale che va dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2018.

Con il rinnovo sono stati ampliati i limiti quantitativi che consentono alle imprese di ricorrere ai contratti di lavoro a termine, inoltre la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante è stata adeguata al Dlgs 81/2015.

È stata regolamentata una specifica tipologia di contratto di lavoro a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro con finalità formativa che riguarda i soggetti che abbiano più di 29 anni di età, lavoratori sospesi, disoccupati o inoccupati e i lavoratori di cui al decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017 (categorie “svantaggiate”). Questo contratto è sottoscrivibile con una clausola di prova fino a 6 mesi e prevede che durante i primi 24 mesi la retribuzione sarà determinata con il sistema del sottoinquadramento.

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