Contrattazione

Ccnl metalmeccanici: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede ai documenti aziendali con domanda scritta

di Mario Gallo

Con la riforma in materia di salute e di sicurezza sul lavoro operata dal D.Lgs. n.81/2008, una delle figure della prevenzione che è stata ulteriormente enfatizzata dal legislatore è quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); tale decreto, infatti, ha introdotto il principio in base al quale il RLS deve essere presente in ogni unità produttiva, indipendentemente dal dato dimensionale e secondo un modello di relazioni di tipo collaborativo e non conflittuale differente, pertanto, da quello tipico delle relazioni sindacali.
In tale ottica, quindi, si è realizzato un potenziamento del ruolo del RLS e attraverso l'art. 47 e ss. del citato decreto è stata esaltata la sua funzione primaria, che è quella di consentire ai lavoratori l'esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte prevenzionali fondamentali da parte del datore di lavoro
Questo ruolo si traduce, però, in un variegato e non sempre ben definito insieme di attribuzioni riconosciute dall'art. 50 del citato D.Lgs. n. 81/2008, tra le quali spiccano in particolare quelle relative al potere di accedere alla documentazione aziendale che spesso costituisce sul piano operativo oggetto di scontro in relazione a vari profili come, ad esempio, la consegna materiale del documento di valutazione dei rischi (DVR), il rifiuto ad accedere a determinati documenti o registri per motivi di riservatezza, etc.; come vedremo il CCNL metalmeccanici stipulato tra Federmeccanica, Assistal e FIOM, FIM, UILM, rinnovato recentemente, proprio per prevenire questi possibili conflitti detta disposizioni specifiche in merito di notevole rilevanza.

Il diritto di accesso alla documentazione aziendale.
In relazione alle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione aziendale, infatti, il legislatore ha riconosciuto alla contrattazione collettiva un'importante funzione regolamentare (art. 50, c. 1) che, per altro, già prima della riforma del D.Lgs. n.81/2008, giocava un ruolo di primo piano; occorre ricordare, in tal senso, l'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, che ha ispirato anche altri protocolli in diversi ambiti produttivi.
Il diritto di accesso alla documentazione aziendale da parte del RLS si basa, in effetti, sul principio generale consacrato nell'art. 50, c.1 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale il datore di lavoro è tenuto a fornirgli “….le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali”.
Si tratta, quindi, di un diritto riconosciuto dal legislatore che si pone in funzione strumentale e preordinata all'esercizio dei compiti di partecipazione e di controllo e come tale è circoscritto solo alle informazioni e ai documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro; tuttavia, è innegabile che tale formulazione presenta molteplici ambiguità, in quanto non è precisato in che cosa consiste esattamente l’“accesso” e le modalità per il suo esercizio salvo che per il DVR e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) previsto dall'art. 26 per gli appalti e subappalti.
Il legislatore, infatti, ha disciplinato specificamente il diritto di accesso a questi due documenti fondamentali stabilendo in particolare al c. 1, lett. o) e p) dell'art. 18 del D.Lgs. n.81/2008, l'obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di consegnare tempestivamente su richiesta del RLS e per l'espletamento della sua funzione una copia, anche su supporto informatico tenuto ai sensi dell'art. 53, c. 5, dello stesso decreto; la consultazione di tali documenti è consentita, però, solo in azienda.

La disciplina del CCNL metalmeccanici: la richiesta della documentazione deve essere scritta.
Alla luce, quindi, di tali criticità l'art. 1, sez. IV, titolo V, del citato CCNL da un lato prevede l'obbligo per il datore di lavoro d'informare periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, circolari, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie d'infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste, nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.
Dall'altro stabilisce che “…il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna”; di conseguenza il RLS non può pretendere di richiedere solo verbalmente il DVR ma deve presentare un'apposita richiesta scritta che, ad avviso di chi scrive, è necessaria anche per accedere agli altri documenti inerenti la sicurezza sul lavoro e ne dovrà essere verbalizzata la consegna.
Tale richiesta scritta, quindi, è da ritenersi necessaria anche per il DUVRI e per quanto riguarda l'ambito degli appalti è bene ricordare che oltre tale documento è riconosciuto il diritto di accesso degli RLS anche ai costi della sicurezza (art. 26, c.5, del D.lgs. 81/2008) ma non agli atti commerciali e quelli del committente; a corollario, poi, lo stesso articolo richiama l'obbligo per il RLS di fare un uso strettamente riservato e interno dei documenti ricevuti, ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni, rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.

Condotta antisindacale.
Resta, infine, solo da osservare che qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività del RLS attraverso il rifiuto all'accesso alla documentazione aziendale e le informazioni in materia di sicurezza sul lavoro ciò può dar luogo a una condotta antisindacale che come tale è perseguibile ex art. 28 legge n. 300/1970 (Cfr. Trib. Tolmezzo 26 agosto 2002).

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