Contrattazione

Assistenza integrativa e bilateralità nel nuovo Ccnl pubblici esercizi

di Cristian Callegaro

Il nuovo contratto pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo sottoscritto in data 8 febbraio 2018 sostituisce il precedente ccnl Turismo 20 febbraio 2010 in riferimento alle categorie oggetto della sfera di applicazione; sono fatti salvi i richiami espressamente previsti.

In materia di assistenza sanitaria integrativa viene introdotto un elemento distinto della retribuzione. Il fondo di categoria per l'assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti ed esclusi i quadri. All'atto dell'iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota di iscrizione al fondo di 15 euro (8 euro per i lavoratori part time).

A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili (12,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2019), per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. È inoltre consentita l'iscrizione di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione. Il lavoratore assumerà a proprio carico l'onere contributivo riferito ai periodi dell'anno non lavorati e autorizzerà la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L'azienda che ometta il versamento della contribuzione è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari a 16,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

Parimenti, in materia di bilateralità viene introdotto un elemento distinto della retribuzione. La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale è fissata nella misura dello 0,40% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore. L'azienda che ometta il versamento della contribuzione è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.

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