Obbligo versamento FSBA
I fondi di solidarietà bilaterali (FSBA) sono stati previsti dalla Legge 92/12 (Legge Fornero) al fine di assicurare forme di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che operano nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Con l’Accordo Interconfederale sottoscritto il 10 Dicembre 2015 le parti sociali coinvolte nel FSBA hanno precisato l’ambito di applicazione del FSBA, ricomprendendovi tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane, a prescindere dal CCNL applicato e tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti firmatarie dell’accordo interconfederale e che sono sprovviste di ammortizzatori sociali ordinari (aziende che non rientrano nel Titolo I del D. Lgs. 148/2015), a prescindere dalla qualifica di imprese artigiane. Dunque, nel caso di specie, al fine di escludere il versamento al FSBA, non rileva tanto l’applicazione del CCNL artigianato alimentari, quanto la circostanza che l’azienda rientri nel campo di applicazione della CIGO. Infatti le imprese non artigiane già comprese nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs. 148/15 (es. CIGO e CIGS) e che applicano contratti artigiani, NON sono soggette all’obbligo di versamento delle quote relative a FSBA (dovrebbero, altrimenti, richiedere la cancellazione del codice attribuito dall’INPS). Sotto questo profilo è irrilevante anche l’adesione ad EBNA, che ha natura e origine contrattuale e non legale e che riguarda le aziende non artigiane che applicano specifici CCNL/CCRL artigiani.